Dl 178/2024: misure urgenti in materia di giustizia: come hanno votato deputati e partiti
Il 21/01/2025 la Camera ha approvato in votazione finale «Dl 178/2024: misure urgenti in materia di giustizia» (atto n. 2196): 163 voti favorevoli, 0 contrari, 103 astenuti.
Di cosa parla
Il progetto di legge riguarda la conversione in legge di un decreto-legge contenente misure urgenti per l'organizzazione e il funzionamento della giustizia.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
Fratelli d'Italia (FDI)
88
0
0
29
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
0
0
53
17
astenuto
Lega - Salvini Premier (LEGA)
44
0
0
20
a favore
Movimento 5 Stelle (M5S)
0
0
29
21
astenuto
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE (FI-PPE)
26
0
0
22
a favore
Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe (APERRE)
Sul provvedimento si è votato altre 56 volte: ogni voto ha i risultati per gruppo e il voto di ogni deputato.
Emendamento 5.01 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 5 del DDL n. 2196.
Emendamento 6.8 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il numero 2) della lettera b) del comma 1.
Ordine del giorno 9/2196/6 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria individui e realizzi appositi spazi in cui i detenuti possano coltivare in modo riservato le relazioni affettive, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024.
Ordine del giorno 9/2196/5 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare una ricognizione dei posti vacanti negli uffici per il processo e a procedere con urgenza allo scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei del concorso per addetti all'ufficio per il processo, consentendo ai vincitori di assumere servizio nel proprio distretto di appartenenza.
Ordine del giorno 9/2196/9 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare ulteriori iniziative legislative per disciplinare le modalità di accertamento tecnico e operativo dei braccialetti elettronici, la verifica periodica del loro funzionamento, l'informazione agli interessati e la gestione degli allarmi, anche attraverso un unico centro nazionale di monitoraggio.
Emendamento 7.02 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7, il cui testo non risulta riportato nell'allegato.
Ordine del giorno 9/2196/8 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare ulteriori iniziative legislative per disciplinare le modalità di accertamento della fattibilità tecnica e operativa dei braccialetti elettronici e le procedure di applicazione, informazione e gestione degli allarmi, con formazione specifica del personale sulla violenza di genere e domestica.
Emendamento 6.15 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sopprimere integralmente la lettera e) del comma 1.
Emendamento 5.1 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 dell'articolo 5 del DDL n. 2196 un nuovo comma 2-bis che modifica l'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 116/2017, consentendo l'esercizio di determinate funzioni anche durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 4.
Emendamento 6.23 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di spostare di un anno la decorrenza delle disposizioni (da 2024 a 2025) e di riformulare la copertura finanziaria dei commi 3 e 4, ridefinendo le voci di riduzione dei fondi di riferimento ed eliminando la lettera c) del comma 4.
Ordine del giorno 9/2196/19 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a istituire un Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria destinato alla costruzione di nuovi istituti, all'ampliamento e all'ammodernamento delle strutture esistenti e al potenziamento degli spazi dedicati alla rieducazione e alla formazione professionale dei detenuti.
Emendamento 6.1 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di inserire nell'articolo 6, comma 1, lettera a), del DDL n. 2196 un nuovo numero 01) che amplia i compiti del commissario straordinario, attribuendogli il mandato di individuare luoghi per le relazioni affettive dei detenuti, interventi edilizi per circuiti penali differenziati con Ser.D. e strutture per la salute mentale, e spazi per attivita' trattamentali come lavoro, istruzione e cultura.
Ordine del giorno 9/2196/11 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a valutare la necessità di estendere le tutele previste per i magistrati onorari anche a quelli entrati in servizio dopo il decreto legislativo n. 116 del 2017, e ad aumentare la dotazione organica dell'ufficio per il processo anche attraverso la stabilizzazione del personale precario assunto con le risorse del PNRR.
Emendamento 6.18 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il secondo periodo del numero 1) della lettera e) del comma 1 e, di conseguenza, di sopprimere anche la lettera h) del medesimo comma.
Ordine del giorno 9/2196/2 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a valutare la possibilità di riparametrare il compenso del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria entro i limiti già previsti dalla normativa vigente, riducendo anche quello degli esperti della struttura di supporto, e ad adottare strumenti per garantire maggiore trasparenza trasmettendo alle Camere la rendicontazione dell'attività commissariale.
Emendamento 6.25 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sostituire la lettera c) del comma 4 prevedendo che l'onere di euro 8.996.500 sia coperto mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Emendamento 7.08 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7, il cui testo non risulta riportato nell'allegato.
Emendamento 6.17 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il numero 1) della lettera e) del comma 1.
Emendamento 6.22 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di modificare il primo periodo della lettera g) del comma 1, sostituendo le parole relative al raddoppio nella parte variabile con la formulazione che estende l'incremento sia alla parte fissa che alla parte variabile della retribuzione.
Emendamento 7.1000 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sostituire il capoverso dell'articolo 97-ter al comma 2 con una nuova formulazione, modificando così la disciplina contenuta in quel articolo del disegno di legge n. 2196.
Ordine del giorno 9/2196/10 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo, in sede di attuazione dell'articolo 6 del provvedimento, a istituire un Fondo per l'edilizia penitenziaria destinato a finanziare progetti di architettura carceraria coerenti con il principio rieducativo, in collaborazione con universita, fondazioni, ordini professionali ed enti locali, al fine di ridurre la popolazione penitenziaria e la recidiva.
Emendamento 8.1 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere, dopo le parole "ai procedimenti di esdebitazione", un riferimento esplicito ai piani attestati di risanamento, alle procedure di liquidazione giudiziale, controllata e coatta amministrativa e alle procedure di amministrazione straordinaria, estendendo così l'ambito di applicazione della norma.
Emendamento 7.5 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Aggiunge all'articolo 97-ter un comma 2-bis che affida prioritariamente alla polizia penitenziaria gli accertamenti di fattibilità tecnica, e introduce ulteriori commi che autorizzano l'assunzione di 1.300 unità aggiuntive di polizia penitenziaria a partire dal 1° febbraio 2025, con una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, finanziata mediante riduzione di sussidi ambientali.
Emendamento 7.03 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7, il cui testo non risulta riportato nell'allegato.
Emendamento 7.2 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che modifica l'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 159/2011, inserendo al primo periodo le parole "ivi inclusa quella operativa" dopo "fattibilità tecnica" e al terzo periodo le parole "ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento" dopo "In caso di manomissione".
Ordine del giorno 9/2196/16 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a prevedere, nell'ambito dei poteri del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, l'assunzione straordinaria di educatori e psicologi penitenziari al fine di attuare programmi di trattamento cognitivo-comportamentale che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti e riducano la recidiva.
Ordine del giorno 9/2196/14 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo ad affiancare alle misure sull'edilizia penitenziaria interventi volti a potenziare i servizi socio-sanitari ed educativi nelle carceri, anche mediante l'internalizzazione delle figure professionali che operano in quei settori.
Emendamento 7.09 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7, il cui testo non risulta riportato nell'allegato.
Emendamento 6.2 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Aggiunge una nuova lettera a-bis) dopo la lettera a) del comma 1, che inserisce nel testo previgente le parole «in via prioritaria» dopo la parola «interventi» alla lettera a) del comma 3.
Emendamento 6.24 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sostituire il comma 4 con una nuova formulazione che copre l'onere di 95.724.000 euro per il 2024 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Ordine del giorno 9/2196/18 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a stanziare le risorse necessarie per ammodernare l'edilizia carceraria nel rispetto degli standard minimi, e a valutare, coinvolgendo esperti e organizzazioni della società civile, la possibilità di istituire istituti di detenzione senza barriere fisiche ispirati al modello della casa circondariale di Bellaria, per favorire il reinserimento sociale.
Emendamento 7.1 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di riscrivere la lettera a) del comma 1 modificando l'articolo 275-bis del codice di procedura penale, aggiungendo il riferimento alla fattibilità operativa e introducendo la possibilità, su richiesta della persona offesa, di informarla tempestivamente della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato tramite strumenti idonei.
Emendamento 6.14 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Aggiunge, in fondo al capoverso comma 6 della lettera d) del comma 1, l'obbligo di trasmettere le relazioni annuali alle Camere entro il medesimo termine previsto.
Emendamento 7.4 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sostituire il capoverso dell'articolo 97-ter al comma 2 con una nuova formulazione, modificando così la disciplina contenuta in quel articolo del disegno di legge n. 2196.
Emendamento 7.6 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Aggiunge due commi dopo il comma 2: il comma 2-bis prevede l'adozione, entro trenta giorni, di un decreto ministeriale che stabilisce le modalità di accertamento della fattibilità tecnica dei dispositivi elettronici di controllo, le verifiche periodiche, le modalità di applicazione e la gestione degli allarmi; il comma 2-ter obbliga il Ministro dell'interno a presentare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'applicazione degli strumenti elettronici.
Emendamento 7.8 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Aggiunge commi che obbligano la polizia giudiziaria, prima di applicare il dispositivo di controllo elettronico, a verificare il corretto funzionamento del braccialetto nei luoghi in cui si trovano sia l'indagato sia la vittima, documentando le condizioni in caso di assenza di copertura di rete e comunicandole tempestivamente al giudice.
Emendamento 7.7 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Aggiunge commi che riconoscono alla persona offesa il diritto a ricevere formazione adeguata sul funzionamento del braccialetto elettronico, affidandone l'organizzazione al Ministero della Giustizia in collaborazione con le Forze dell'ordine, con obbligo di rilasciare un'attestazione scritta di partecipazione.
Emendamento 6.19 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di abbassare le soglie previste al numero 1) della lettera e) del comma 1, sostituendo euro 80.000 con euro 60.000 e, di conseguenza, euro 400.000 con euro 300.000.
Emendamento 6.6 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sopprimere integralmente la lettera b) del comma 1.
Emendamento 7.06 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7, il cui testo non risulta riportato nell'allegato.
Ordine del giorno 9/2196/4 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare una ricognizione degli uffici del giudice di pace per individuare e coprire le carenze di organico nella magistratura onoraria.
Emendamento 7.3 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sostituire il capoverso dell'articolo 97-ter al comma 2 con una nuova formulazione, modificando così la disciplina contenuta in quel articolo del disegno di legge n. 2196.
Emendamento 6.12 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere, in fine alla lettera c) del comma 1, le parole «e il secondo periodo è soppresso», eliminando così quel periodo dalla disposizione.
Emendamento 6.21 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sopprimere integralmente la lettera g) del comma 1.
Ordine del giorno 9/2196/1 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo ad accompagnare le misure dell'articolo 5 del provvedimento con ulteriori iniziative per assumere nuovi giudici di pace e personale amministrativo, potenziare la piattaforma telematica e le dotazioni informatiche degli uffici del giudice di pace, e posticipare l'entrata in vigore dell'ampliamento delle competenze dei giudici di pace previsto dalla legge Orlando.
Emendamento 6.7 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il numero 1) della lettera b) del comma 1.
Emendamento 5.3 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 dell'articolo 5 del DDL n. 2196 un nuovo comma 2-bis che modifica l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 116/2017, sostituendo le parole «possono svolgere esclusivamente» con «svolgono», rendendo obbligatorie le funzioni prima meramente facoltative.
Emendamento 6.3 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Aggiunge, dopo la lettera a) del comma 1, una nuova lettera a-bis) che introduce nel testo previgente specifiche destinazioni degli interventi edilizi penitenziari: spazi per relazioni affettive riservate, circuiti penali differenziati e aree per attività trattamentali come lavoro, istruzione, formazione, cultura e ricreazione.
Emendamento 7.07 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7, il cui testo non risulta riportato nell'allegato.
Ordine del giorno 9/2196/3 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare con urgenza ogni iniziativa necessaria a garantire il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici, superando le criticità tecniche e operative emerse, e a destinare risorse per la formazione specifica del personale di polizia e delle vittime sull'uso di tali dispositivi, anche per prevenire ulteriori femminicidi.
Ordine del giorno 9/2196/12 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a ridefinire e finanziare adeguatamente le strutture detentive speciali (colonie penali, REMS, strutture femminili e per madri detenute), a reclutare personale giudiziario aggiuntivo e ad adottare misure finanziarie e organizzative per migliorare le condizioni carcerarie e le attività di reinserimento.
Ordine del giorno 9/2196/13 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo ad accompagnare la riduzione del periodo di assegnazione all'ufficio per il processo con misure volte ad aumentarne la dotazione organica e a stanziare le risorse necessarie per stabilizzare il personale precario assunto tramite il PNRR, evitando la dispersione delle competenze acquisite.
Emendamento 7.01 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7, il cui testo non risulta riportato nell'allegato.
Emendamento 6.11 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sostituire il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del DDL n. 2196, aggiungendo che il commissario straordinario opera anche d'intesa con i Garanti dei diritti delle persone private della liberta' personale e con i rappresentanti della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia territorialmente competenti.
Ordine del giorno 9/2196/20 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Impegna il governo a stanziare, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un fondo per le case famiglia protette destinato a garantire il rapporto tra madri detenute e figli minori, ad aumentare i posti disponibili in strutture extrapenitenziarie per genitori con bambini al seguito e ad evitare la detenzione di donne in gravidanza o con figli di età inferiore a un anno.
Emendamento 6.16 DDL n. 2196 (21/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il numero 1) della lettera e) del comma 1 e, di conseguenza, di sopprimere anche la lettera h) del medesimo comma.