Danneggiamento beni culturali e artistici: come hanno votato senatori e partiti
Il 11/07/2023 il Senato ha approvato in votazione finale «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale» (atto n. S.693): 85 voti favorevoli, 53 contrari, 5 astenuti. È diventato legge n. 6 del 22/01/2024.
Di cosa parla
Il disegno di legge introduce nuove e più severe disposizioni sanzionatorie per chi danneggia, deturpa o usa illecitamente beni culturali e paesaggistici, modificando i relativi articoli del codice penale.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
FdI
52
0
0
9
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
Sul provvedimento si è votato altre 30 volte: ogni voto ha i risultati per gruppo e il voto di ogni senatore.
Em. 1.101, Lopreiato e altri (11/07/2023). Propone di sopprimere il comma 2 e di adeguare i rinvii interni ai commi 3, 4 e 7 sostituendo i riferimenti ai «commi 1 e 2» con il solo «comma 1».
Em. 1.0.104, Aloisio e altri (11/07/2023). Inserisce un nuovo articolo 1-bis che modifica l'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale aggiungendo che le sanzioni del secondo comma dell'articolo 518-duodecies non si applicano quando l'imbrattamento o deturpamento e di entita tale da poter essere ripristinato immediatamente dal responsabile mediante operazioni di ripulitura.
Em. 1.4, Scalfarotto (11/07/2023). Propone di sostituire i commi 1 e 2 con un unico comma che prevede una sola sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000 per chiunque danneggi, imbratti o renda inservibili siti o strutture funzionali ai beni culturali o paesaggistici, adeguando di conseguenza i rinvii nei commi 4 e 7.
Em. 1.100, Lopreiato e altri (11/07/2023). Propone di sostituire integralmente l'articolo con una riformulazione dell'art. 518-duodecies del codice penale che introduce pene ridotte per il danneggiamento di beni culturali in luoghi espositivi pubblici (reclusione fino a sei mesi o multa da 225 a 1.500 euro per il primo comma; da un mese a un anno e sei mesi con multa da 500 a 2.500 euro per il secondo) e aggiunge una fattispecie attenuata per danni a teche e strutture museali con multa fino a 750 euro.
Em. 1.7, Cucchi e altri (11/07/2023). Propone di sostituire al comma 1 la sanzione «da euro 20.000 a euro 60.000» con «da euro 200 a euro 600», riducendo fortemente l'entità della multa.
Em. 1.0.101, Lopreiato e altri (11/07/2023). Inserisce un nuovo articolo 1-bis che abroga il secondo comma dell'articolo 518-duodecies del codice penale, eliminando la fattispecie penale minore ivi prevista per imbrattamento o deturpamento.
Em. 1.18 (1a parte), Bazoli e altri (11/07/2023). Propone di inserire dopo il comma 7 un nuovo comma 7-bis che esclude l'applicazione delle sanzioni nei confronti di chi ripristina lo stato dei luoghi, elimina le conseguenze dannose del fatto oppure svolge attività non retribuita a favore della collettività.
Em. 3.101, Lopreiato e altri (11/07/2023). Propone di sostituire integralmente l'articolo 3 con una riformulazione dell'art. 518-duodecies c.p. che prevede pene ridotte per i danni a beni culturali in luoghi espositivi pubblici (reclusione fino a sei mesi o multa da 225 a 1.500 euro; da un mese a un anno e sei mesi con multa da 500 a 2.500 euro) e una multa fino a 750 euro per le fattispecie attenuate.
Em. 1.0.105, Lopreiato e altri (11/07/2023). Inserisce un nuovo articolo 1-bis che modifica il primo comma dell'articolo 518-septiesdecies del codice penale sostituendo le parole "di un terzo" con "fino alla meta", modificando cosi la misura dell'aggravamento di pena previsto da quella norma.
Em. 3.102, Lopreiato e altri (11/07/2023). Propone di riformulare l'articolo 3 abrogando il primo comma dell'art. 639 c.p., sostituendo il secondo comma con una fattispecie che punisce il deturpamento di beni immobili o mezzi di trasporto con reclusione da uno a sei mesi e multa da 300 a 1.000 euro, abrogando il quarto comma e introducendo una sanzione pecuniaria civile da 103 a 309 euro per chi imbratta cose mobili altrui.
Emm. 2.101 e 2.102 (11/07/2023). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 2.
Em. 1.17, Cucchi e altri (11/07/2023). Propone di sostituire il comma 7 con una previsione che rende la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 alternativa (e non cumulativa) alle sanzioni penali degli articoli 635 e 639 del codice penale.
Em. 3.104, Cucchi e altri (11/07/2023). Propone di sopprimere la lettera c) del comma 1, eliminando la relativa modifica al codice penale.
Emm. 1.1 e 1.2 (11/07/2023). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 1.
Em. 1.0.103, Lopreiato e altri (11/07/2023). Inserisce un nuovo articolo 1-bis che modifica il terzo comma dell'articolo 518-duodecies del codice penale aggiungendo, dopo la parola "ovvero", le parole "se il condannato non si oppone", subordinando cosi l'applicazione di tale comma al consenso del condannato.
Em. 1.10, Cucchi e altri (11/07/2023). Propone di sostituire al comma 2 le parole «Ferme le sanzioni penali applicabili» con «Salvo che il fatto costituisca reato», modificando la clausola di raccordo con il diritto penale.
Em. 2.103, Lopreiato e altri (11/07/2023). Propone di sopprimere al comma 1, nel testo inserito dal capoverso, le parole «e con la multa fino a 10.000 euro», eliminando la pena pecuniaria accessoria.
Em. 1.5, Cucchi e altri (11/07/2023). Propone di sostituire al comma 1 le parole «Ferme le sanzioni penali applicabili» con «Salvo che il fatto costituisca reato», modificando la clausola di raccordo con il diritto penale.
Em. 3.103, Cucchi e altri (11/07/2023). Propone di sopprimere alla lettera b) del comma 1 le parole «pena della reclusione da uno a sei mesi o della», eliminando la pena detentiva e lasciando solo la multa come sanzione.
Em. 1.11, Cucchi e altri (11/07/2023). Propone di sostituire al comma 2 la sanzione «da euro 10.000 a euro 40.000» con «da euro 100 a euro 400», riducendo sensibilmente l'entità della multa.
Em. 1.0.102, Lopreiato e altri (11/07/2023). Inserisce un nuovo articolo 1-bis che modifica l'articolo 518-duodecies del codice penale riducendo le pene del secondo comma (reclusione da un mese a un anno e sei mesi e multa da 500 a 2.500 euro), introducendo una pena piu severa in caso di recidiva e prevedendo la procedibilità d'ufficio per le ipotesi del primo e del terzo comma.
Em. 1.8, Bazoli e altri (11/07/2023). Propone di ridurre le sanzioni pecuniarie dell'articolo abbassando al comma 1 la multa da «euro 20.000 a euro 60.000» a «euro 5.000 a euro 15.000» e al comma 2 da «euro 10.000 a euro 40.000» a «euro 2.000 a euro 10.000».
Emm. 1.0.100 e 02.100 (11/07/2023, approvata). Propone di inserire dopo l'articolo un nuovo art. 1-bis che modifica l'art. 518-duodecies c.p. aggiungendo le parole «, ove previsto,» dopo «in parte inservibili o» al primo comma.
Em. 2.104, Cucchi e altri (11/07/2023). Propone di sostituire al comma 1, nel testo del capoverso, le parole «fino a 10.000 euro» con «fino a 1.000 euro», riducendo il massimo della multa.
Em. 1.102 (1a parte), Lopreiato e altri (11/07/2023). Propone di ridurre la sanzione del comma 2 da «da euro 10.000 a euro 40.000» a «da euro 2.000 a euro 10.000» e di aggiungere due nuovi articoli: uno che abbassa le pene dell'art. 518-duodecies c.p. (da un mese a un anno e sei mesi, multa da 500 a 2.500 euro) e uno che istituisce un concorso per una campagna nazionale di alfabetizzazione climatica entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.