Dl 212/2023: misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli…: come hanno votato deputati e partiti
Il 31/01/2024 la Camera ha approvato in votazione finale «Dl 212/2023: misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» (atto n. 1630): 140 voti favorevoli, 92 contrari, 15 astenuti.
Di cosa parla
Il disegno di legge riguarda la conversione in legge di un decreto che introduce misure urgenti relative a specifiche agevolazioni fiscali precedentemente stabilite nel 2020.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
Fratelli d'Italia (FDI)
78
0
0
40
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
0
49
0
20
contro
Lega - Salvini Premier (LEGA)
37
0
0
28
a favore
Movimento 5 Stelle (M5S)
0
32
0
20
contro
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE (FI-PPE)
22
0
0
22
a favore
Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe (APERRE)
Emendamento 1.37 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sostituire al comma 2, primo periodo, il criterio del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro con quello di un ISEE inferiore a 20.000 euro annui, modificando il parametro per l'accesso al beneficio.
Emendamento 1.42 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sostituire al comma 2, primo periodo, la soglia di reddito di riferimento da 15.000 euro a 18.000 euro, innalzando moderatamente il limite di accesso al contributo.
Emendamento 1.13 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che modifica l'articolo 119, comma 3-bis, del decreto Rilancio, prorogando il termine «30 giugno 2023» al «31 dicembre 2024» per gli interventi ivi disciplinati.
Emendamento 1.20 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge cinque commi che estendono la detrazione al 110% fino al 30 giugno 2024 per i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, con lavori al 30% al 31 dicembre 2023, prevedono la rateizzazione in 15 quote annuali e il riporto dei crediti non fruiti, e coprono gli oneri (150 milioni annui 2024-2027) mediante razionalizzazione della spesa pubblica.
Emendamento 1.3 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, primo periodo, le parole «fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata», rendendo obbligatoria la verifica del massimo salto di classe energetica.
Emendamento 1.4 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge in fine al comma 1 un periodo che consente la prosecuzione della detrazione nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023 per le spese sostenute fino al 30 giugno 2024, a condizione che a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento, per condomini e persone fisiche che abbiano esercitato l'opzione di cessione o sconto.
Emendamento 2.9 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge dopo il comma 1 un comma 1-bis che introduce nell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 un nuovo comma 3-quater.1, escludendo dall'applicazione delle limitazioni le opzioni relative a spese per interventi su immobili ubicati nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Emendamento 1.1003 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che esclude dall'applicazione del limite alla compensazione dei crediti d'imposta (previsto dalla legge di bilancio 2024) i crediti derivanti dalle detrazioni superbonus per i quali sia stata esercitata l'opzione di cessione o sconto in fattura.
Ordine del giorno 9/1630/11, DDL n. 1630 (30/01/2024, approvata). Impegna il governo a valutare la possibilità di individuare misure di monitoraggio per verificare l'impatto delle disposizioni sul superbonus nei confronti delle fasce più deboli della popolazione che non hanno ancora concluso i lavori.
Emendamento 1.48 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2, secondo periodo, che il contributo possa essere erogato anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario, introducendo una modalità alternativa di fruizione.
Emendamento 1.18 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che modifica l'articolo 119, comma 8-bis, del decreto Rilancio, sostituendo la data «31 dicembre 2023» con «31 marzo 2024» nell'ultimo periodo, prorogando cosi il termine finale per la detrazione al 110%.
Emendamento 1.15 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge due commi: il comma 1-bis inserisce nell'articolo 119, comma 8-bis, un periodo che proroga al 31 dicembre 2024 la detrazione del 110% per immobili colpiti da eventi catastrofali o incendi con lavori incompiuti per cause giudiziarie, mentre il comma 1-ter ne copre gli oneri (50 milioni annui 2024-2033) con il Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Emendamento 2.3 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 1 sopprime le parole finali e aggiunge un comma 1-bis che fornisce un'interpretazione autentica delle disposizioni sull'accesso alle agevolazioni edilizie semplificate, definendo i «contenuti progettuali di dettaglio», i «titoli semplificati» e le condizioni per le varianti ai piani.
Emendamento 1.32 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che estende la detrazione del 110 per cento alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, per i soggetti che abbiano effettuato lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo entro il 31 dicembre 2023.
Emendamento 3.22 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del DDL n. 1630.
Emendamento 3.34 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiunge in fine le parole «o una persona di eta superiore ai 70 anni, residente nell'edificio», includendo cosi questo requisito tra le condizioni per l'accesso alla detrazione.
Ordine del giorno 9/1630/19 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di proseguire nelle aree a rischio sismico con lo sconto in fattura e la cessione del credito, favorendo l'accesso al sismabonus maggiorato al 110 per cento per i beneficiari a basso reddito e privi di capienza fiscale.
Emendamento 1.1 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che consente ai condomini e alle persone fisiche con lavori al 110% in corso di continuare a detrarre le spese fino al 30 giugno 2024 (nella percentuale vigente al 31 dicembre 2023), purché alla stessa data risulti completato almeno il 60% dell'intervento; la copertura degli oneri aggiuntivi (1.300 milioni nel 2024) avviene mediante riduzione progressiva dei sussidi dannosi per l'ambiente.
Emendamento 1.17 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che estende la detrazione del 110% fino al 31 marzo 2024 per condomini e persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettere a) e d-bis), nonché per edifici demoliti e ricostruiti, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 60%.
Emendamento 3.23 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Sopprime il comma 2 e, di conseguenza, modifica il comma 3 eliminando il riferimento all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023 e sostituendo il rimando «dai commi 1 e 2» con «dal comma 1».
Emendamento 1.47 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2, secondo periodo, che il contributo è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno, con innalzamento della copertura finanziaria complessiva a 30 milioni di euro per il 2024.
Ordine del giorno 9/1630/20, DDL n. 1630 (30/01/2024, approvata). Impegna il governo a valutare la possibilità di introdurre misure per tutelare maggiormente i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto con disabilità grave, con riferimento agli interventi edilizi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Emendamento 3.1000 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 1, lettera a), aggiunge al capoverso del comma 1 un periodo finale che prevede la detrazione per tutti gli interventi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989 quando nel nucleo familiare e presente una persona con disabilita ai sensi della legge n. 104 del 1992 o una persona di eta pari o superiore a settanta anni.
Emendamento 2.02 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di aggiungere un articolo dopo l'articolo 2, ma il testo dell'articolo aggiuntivo non è riportato nel documento.
Emendamento 3.1 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 3 del DDL n. 1630.
Ordine del giorno 9/1630/16 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo ad adottare provvedimenti per prorogare le agevolazioni fiscali del superbonus alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024 per gli interventi che entro il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Emendamento 1.22 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che proroga la detrazione per condomini e persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), con lavori al 60% al 31 dicembre 2023, consentendo di detrarre le spese fino al 30 giugno 2024 nella percentuale vigente a quella data.
Emendamento 1.23 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis analogo alla proroga per condomini e persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), ma abbassando la soglia minima di avanzamento lavori richiesta al 31 dicembre 2023 dal 60% al 30%, con detrazione prorogata fino al 30 giugno 2024.
Emendamento 1.54 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 3-bis che sostituisce la lettera b) dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34/2020, estendendo i titoli idonei per l'accesso al beneficio a proprietà, nuda proprietà, usufrutto, locazione (anche finanziaria), comodato regolarmente registrato o altro titolo idoneo.
Ordine del giorno 9/1630/13 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a rendere strutturale la detrazione fiscale del superbonus in 10 anni per gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, con percentuali differenziate per fascia di reddito e con la detrazione massima riservata alle fasce meno abbienti e alla prima casa.
Ordine del giorno 9/1630/18 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di applicare il superbonus al 110 per cento agli interventi già avviati su edifici ubicati nei comuni colpiti dall'alluvione del maggio 2023, allineando la scadenza a quella prevista per le zone sismiche.
Emendamento 3.25 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sostituisce il requisito reddituale con un limite ISEE non superiore a 40.000 euro quale condizione per accedere alla detrazione per interventi sulle singole unita immobiliari.
Emendamento 1.56 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 3-bis che modifica l'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020, inserendo tra i titoli idonei anche la «concessione e convenzione disposta da enti pubblici», sia al primo che al secondo periodo della disposizione.
Ordine del giorno 9/1630/3 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a estendere di almeno sei mesi il termine del superbonus per gli interventi su condomini con lavori avviati, e a introdurre misure per favorire lo sblocco dei crediti fiscali incagliati.
Emendamento 3.4 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Sopprime il comma 1 e, di conseguenza, al comma 3 sostituisce il riferimento «dai commi 1 e 2» con «dal comma 2» e sopprime il comma 4, limitando cosi l'ambito applicativo delle nuove detrazioni al solo comma 2.
Emendamento 3.30 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sostituisce il riferimento al «reddito di riferimento» con un ISEE inferiore a 15.000 euro annui quale soglia per l'accesso alla detrazione.
Emendamento 3.24 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, lettera b), sostituisce il capoverso lettera a) con una formulazione che estende la detrazione a tutti i contribuenti IRES e IRPEF per interventi su parti comuni di edifici, senza limitazioni soggettive aggiuntive.
Emendamento 2.13 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, sostituisce la parte finale relativa alle spese per interventi con una disposizione che esonera dall'obbligo di stipulare contratti assicurativi contro calamita naturali ed eventi catastrofali, ai sensi della legge n. 213 del 2023.
Emendamento 1.60 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 3-bis che estende la detrazione del 110 per cento ai condomini di cui all'articolo 1, comma 894, della legge n. 197/2022 per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, con lavori almeno al 30 per cento al 31 dicembre 2023, e un comma 3-ter che innalza dall'3 al 15 per cento l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 145/2018.
Ordine del giorno 9/1630/11, DDL n. 1630 (30/01/2024, approvata). Impegna il governo a valutare la possibilità di individuare misure di monitoraggio per verificare l'impatto delle disposizioni sul superbonus nei confronti delle fasce più deboli della popolazione che non hanno ancora concluso i lavori.
Emendamento 1.30 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che estende la detrazione, nella misura del 110%, fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi su edifici o unità immobiliari colpiti da eventi catastrofali o incendi che non hanno potuto essere completati entro il 31 dicembre 2023.
Emendamento 1.55 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 3-bis che modifica l'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020, sostituendo «o comodato d'uso gratuito» con un elenco ampliato di titoli idonei e sopprimendo il secondo periodo relativo alla registrazione del comodato.
Emendamento 2.12 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 del DDL n. 1630.
Emendamento 1.6 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge in fine al comma 1 un periodo che consente la prosecuzione della detrazione nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023 per le spese sostenute fino al 29 febbraio 2024, a condizione che a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento, per condomini e persone fisiche che abbiano esercitato l'opzione di cessione o sconto.
Emendamento 1.44 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sostituire al comma 2, primo periodo, la data «31 dicembre 2023» con «31 ottobre 2024», posticipando il termine entro cui devono essere stati effettuati i lavori per accedere al contributo.
Emendamento 3.27 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sostituisce il riferimento al «reddito di riferimento» con un limite ISEE non superiore a 40.000 euro annui quale soglia per l'accesso alla detrazione.
Emendamento 1.19 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che consente ai contribuenti che non hanno ultimato entro il 31 dicembre 2023 gli interventi agevolati al 110% di completarli usando la stessa CILA presentata e usufruendo di tutti i bonus edilizi in vigore.
Emendamento 1.39 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sostituire al comma 2, primo periodo, la soglia di reddito di riferimento da 15.000 euro a 25.000 euro, innalzando il limite di accesso al contributo.
Emendamento 2.1 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 del DDL n. 1630.
Ordine del giorno 9/1630/7 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a intervenire entro aprile per eliminare la disparità di trattamento tra chi ha optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura (per cui non vi è recupero in caso di mancata ultimazione dei lavori) e chi ha scelto di detrarre direttamente in dichiarazione dei redditi.
Emendamento 3.16 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 1, lettera a), aggiunge al capoverso del comma 1 le parole «nonche di interventi volti all'adattabilita delle unita immobiliari», ampliando cosi le tipologie di interventi ammessi alla detrazione.
Emendamento 1.16 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che modifica l'articolo 119, comma 8-bis, del decreto Rilancio, sostituendo il termine finale per la detrazione del 110% per le persone fisiche di cui alla lettera b) dal «31 dicembre 2023» al «31 marzo 2024».
Ordine del giorno 9/1630/12 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a intervenire affinché le aziende e le società controllate dallo Stato procedano all'immediata acquisizione dei crediti maturati con sconto in fattura da parte delle imprese esecutrici e dei crediti detenuti da professionisti e beneficiari per i bonus edilizi.
Emendamento 3.6 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sostituire, al comma 1, lettera a), le parole "volti all'eliminazione" e il testo seguente con "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche", e di sopprimere conseguentemente la lettera c) dello stesso comma.
Emendamento 2.8 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 1 aggiunge in fine un periodo che fa salva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 11 del 2023.
Emendamento 2.1000 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge dopo il comma 2 un comma 2-bis che esclude dalle limitazioni all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito i soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 gia costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali restano valide le disposizioni del decreto-legge n. 11 del 2023.
Emendamento 3.40 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge dopo il comma 3 un comma 3-bis che mantiene in vigore le disposizioni previgenti dell'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023 per le spese sostenute da contribuenti con un soggetto disabile nel nucleo familiare, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Emendamento 1.35 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che sostituisce, nell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 61/2023, la data «31 dicembre 2023» con «31 dicembre 2025», prorogando così il termine ivi previsto di due anni.
Emendamento 1.58 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 3-bis che sblocca i crediti d'imposta derivanti dagli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge n. 34/2020, ammettendo in deroga la cessione in favore di società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e di enti strumentali degli enti locali, previa verifica della capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito.
Emendamento 2.7 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 1 sostituisce la parte finale relativa alla data con una disposizione che richiede, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, la stipula di apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o riqualificazione urbana.
Ordine del giorno 9/1630/5 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a disporre, con il primo provvedimento utile, una proroga fino al 31 dicembre 2029 della detrazione al 110 per cento del superbonus a favore dei cittadini impegnati nella ricostruzione post-sisma per i quali sia stato accertato il nesso causale tra il danno dell'immobile e l'evento sismico.
Emendamento 2.10 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge dopo il comma 1 un comma 1-bis che esclude dall'applicazione delle disposizioni del comma 1 gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 e dagli eventi meteorologici del settembre-ottobre 2022 nei territori delle Marche.
Emendamento 3.28 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sostituisce il riferimento al «reddito di riferimento» con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui quale soglia per l'accesso alla detrazione.
Emendamento 1.27 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che modifica l'articolo 121 del decreto Rilancio, introducendo alle lettere a) e b) del comma 1 la possibilita per le banche di cedere i crediti alle societa partecipate o al Ministero dell'economia e delle finanze senza facolta di ulteriore cessione e senza il requisito del conto corrente.
Emendamento 3.31 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sostituisce la soglia reddituale di 15.000 euro con 25.000 euro, innalzando il limite per accedere alla detrazione sulle singole unita immobiliari.
Emendamento 3.20 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 1, propone di sopprimere la lettera c) dell'articolo 3 del DDL n. 1630.
Emendamento 1.46 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2, secondo periodo, che il contributo è raddoppiato per i beneficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con copertura finanziaria aggiuntiva mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Emendamento 1.21 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che consente a condomini e persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), con lavori al 60% al 31 dicembre 2023, di detrarre le spese fino al 30 giugno 2024 nella percentuale vigente a quella data; copre gli oneri (150 milioni annui 2024-2027) con risparmi da razionalizzazione della spesa pubblica.
Emendamento 1.29 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che proroga la detrazione, nella percentuale vigente al 31 dicembre 2023, fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi su edifici o unità immobiliari colpiti da eventi catastrofali o incendi che non hanno potuto essere completati entro quella data.
Emendamento 1.1001 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che chiarisce che, per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto Rilancio, le fatture relative a pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2023 e trasmesse al Sistema di Interscambio entro i termini ordinari di legge si intendono riferite a quella data.
Emendamento 1.45 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sostituire al comma 2, primo periodo, la soglia di avanzamento lavori dal «60 per cento» al «30 per cento», abbassando il requisito minimo di completamento dei lavori per accedere al contributo.
Emendamento 1.43 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2, primo periodo, l'estensione del beneficio anche ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge n. 34/2020, ampliando la categoria dei destinatari.
Emendamento 3.36 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Al comma 2, lettera b), aggiunge dopo il capoverso lettera b) nuove categorie di soggetti ammessi alla detrazione: parrocchie, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprieta indivisa, organizzazioni non lucrative di utilita sociale, associazioni di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche.
Emendamento 1.59 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 3-bis che permette ai fornitori di utilizzare negli anni successivi la quota di crediti d'imposta da sconto sul corrispettivo, maturata per spese del 2021 e 2022 relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge n. 34/2020, non utilizzata rispettivamente nel 2022 e 2023.
Emendamento 1.31 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che consente, in deroga al decreto-legge n. 11/2023, ai contribuenti con ISEE in corso di validità uguale o inferiore a 25.000 euro di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020.
Emendamento 1.57 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 3-bis che differisce al 30 novembre 2024 il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione di cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2023, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.
Emendamento 1.53 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 3-bis che introduce, per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, una detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Emendamento 1.36 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sostituire al comma 2, primo periodo, il criterio del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro con quello di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, ampliando la platea dei beneficiari del contributo.
Ordine del giorno 9/1630/4 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a prevedere deroghe alla perdita del superbonus nei casi in cui i lavori non siano stati conclusi per cause di forza maggiore non imputabili al beneficiario, e a convocare un tavolo di confronto con le famiglie e i parlamentari interessati.
Emendamento 3.5 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di sopprimere, al comma 1, la lettera a) e, conseguentemente, la lettera c), eliminando così due delle previsioni elencate in quel comma.
Emendamento 2.01 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di aggiungere un articolo dopo l'articolo 2, ma il testo dell'articolo aggiuntivo non è riportato nel documento.
Ordine del giorno 9/1630/1 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo ad adottare misure concrete per calcolare i risparmi energetici generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie al Superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, includendo tali risultati nei rapporti annuali di ENEA o di altri enti competenti.
Emendamento 1.26 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 1-bis che consente alle persone fisiche titolari di quote di crediti fiscali superbonus non cedute e non utilizzate per incapienza di portarle in detrazione negli anni successivi, fino a un massimo di dieci anni.
Emendamento 1.02 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Propone di aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, il cui testo non risulta riportato nell'allegato.
Ordine del giorno 9/1630/6 DDL n. 1630 (30/01/2024, approvata). Impegna il governo a predisporre in tempi rapidi un incontro con le famiglie coinvolte nell'incendio del palazzo di largo Nino Franchellucci a Roma e con i parlamentari interessati, per trovare una soluzione che tenga conto della natura emergenziale della situazione.
Ordine del giorno 9/1630/2 DDL n. 1630 (30/01/2024, approvata). Impegna il governo a prevedere che nella pubblicità di servizi o prestazioni finanziati con fondi pubblici vengano utilizzate espressioni che rendano chiaro ai cittadini che tali benefici sono resi possibili dal pagamento delle imposte.
Emendamento 1.14 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge due commi: il comma 1-bis estende al 31 dicembre 2024 la detrazione del 110% per spese su immobili colpiti da eventi catastrofali o incendi in cui indagini giudiziarie hanno impedito il completamento dei lavori nei termini, mentre il comma 1-ter ne quantifica la copertura in 50 milioni annui dal 2024 al 2033 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Emendamento 1.24 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge tre commi: il comma 1-bis estende la detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2024 per enti del terzo settore e cooperative, il comma 1-ter elimina il requisito del 60% di avanzamento lavori al 30 giugno 2023 per le persone fisiche prorogando al 31 dicembre 2024, e il comma 1-quater copre gli oneri (545 milioni annui 2024-2027) con razionalizzazione della spesa pubblica.
Ordine del giorno 9/1630/14 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a valutare gli effetti applicativi del contributo compensativo per la riduzione del superbonus, al fine di rivedere i criteri di accesso in base all'ISEE e garantire l'effettiva fruibilità per i soggetti privi della necessaria capienza fiscale.
Emendamento 1.25 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Aggiunge due commi che autorizzano le societa controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad acquistare i crediti fiscali del superbonus non cedibili sul mercato a un prezzo inferiore alla media di mercato di 100 punti base, demandando a un decreto ministeriale la disciplina della procedura e del rimborso delle anticipazioni.
Ordine del giorno 9/1630/15 DDL n. 1630 (30/01/2024, respinta). Impegna il governo a prevedere che agli interventi di mitigazione sismica sull'edilizia privata nell'area dei Campi Flegrei, individuati a seguito dell'analisi di vulnerabilità prevista dal decreto-legge n. 140 del 2023, si applichi il sismabonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2026.