Ratifica del Protocollo con il Consiglio dei ministri della Repubblica di…: come hanno votato deputati e partiti
Il 24/01/2024 la Camera ha approvato in votazione finale «Ratifica del Protocollo con il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria» (atto n. 1620): 155 voti favorevoli, 115 contrari, 2 astenuti.
Di cosa parla
Il progetto di legge prevede la ratifica del protocollo tra Italia e Albania per potenziare la collaborazione bilaterale nella gestione dei flussi migratori. Il testo stabilisce inoltre le norme necessarie per coordinare l'accordo con l'ordinamento giuridico interno.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
Fratelli d'Italia (FDI)
84
0
0
34
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
0
52
0
17
contro
Lega - Salvini Premier (LEGA)
42
0
0
23
a favore
Movimento 5 Stelle (M5S)
0
39
0
13
contro
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE (FI-PPE)
23
0
0
21
a favore
Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe (APERRE)
Emendamento 3.78 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 9 che obbliga il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, a trasmettere semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento in Albania, includendo dati sulle strutture, sulle risorse finanziarie e sulle procedure autorizzative.
Emendamento 3.1000 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Aggiunge al comma 1 dell'articolo 3 del DDL n. 1620, dopo la lettera i), una nuova lettera l) che include un ufficio di frontiera tra le strutture previste dalla norma.
Emendamento 3.47 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, eliminando la relativa disposizione dal testo del DDL.
Emendamento 3.74 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere integralmente il comma 8 dell'articolo 3.
Emendamento 3.76 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 9 che obbliga la Corte dei conti a trasmettere al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sull'entita' e sull'utilizzo delle risorse finanziarie impiegate per l'attuazione del Protocollo.
Emendamento 3.36 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis che rende applicabili nelle aree albanesi di cui al Protocollo gli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario).
Emendamento 3.60 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sostituire il comma 6 stabilendo che, a seguito di decisione dell'autorita' giudiziaria ordinaria sulla convalida o proroga del trattenimento nelle strutture albanesi, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4 puo' essere trasferito nelle strutture di accoglienza italiane di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286/1998, senza che il trasferimento interrompa la procedura in corso.
Emendamento 3.81 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il riferimento al «responsabile italiano» al comma 6 primo periodo e, di conseguenza, di eliminare l'articolo 5 e di coordinare le disposizioni degli articoli 4 e 6, sostituendo le funzioni individuali del responsabile italiano con formulazioni impersonali.
Emendamento 3.7 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di premettere alla lettera a) del comma 1 una nuova lettera 0a) che include la Procura della Repubblica di Roma tra le autorita' competenti per i provvedimenti relativi al Protocollo.
Emendamento 3.65 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sostituire il comma 7 stabilendo che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano il codice antimafia, le norme ambientali e quelle sui beni culturali e paesaggistici, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di salute e sicurezza e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Emendamento 3.16 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere all'articolo 3, comma 1, una lettera l) che istituisce uno speciale ufficio di assistenza psicologica per operatori e migranti, e aggiunge all'articolo 5 un comma 8-bis che autorizza il Ministero della salute a reclutare quattro dirigenti sanitari (medici psichiatri o psicologi) e quattro funzionari per gestire tale ufficio.
Emendamento 3.69 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere nel comma 7 la parte finale del testo a partire dalle parole «, nonché in deroga», riducendo l'ambito delle deroghe previste per l'attuazione del Protocollo.
Emendamento 3.49 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 3, eliminando la relativa disposizione dal testo del DDL.
Emendamento 3.53 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di modificare il comma 5 dell'articolo 3, primo periodo, sostituendo la parola "trattenuto nelle aree albanesi" con una formulazione che, al momento dell'accompagnamento nelle aree di identificazione, prevede l'applicazione delle garanzie dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
Emendamento 3.56 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 5 dell'articolo 3 ulteriori periodi che disciplinano l'accompagnamento nelle strutture albanesi come misura distinta dal trattenimento, richiedendo un provvedimento scritto e motivato del Questore da comunicare all'interessato e al giudice entro 48 ore, con convalida giudiziaria entro le successive 48 ore.
Emendamento 3.66 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di modificare il comma 7 sostituendo le parole «anche in deroga» fino a «, nonché in deroga» con la parola «di cui», eliminando così il riferimento esplicito alle deroghe nella norma.
Emendamento 3.23 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di modificare il comma 2 dell'articolo 3 sopprimendo la parola "anche", con l'effetto di restringere o chiarire l'ambito applicativo della disposizione.
Emendamento 3.32 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis che stabilisce l'obbligo di rispettare, nelle operazioni di soccorso in mare, le disposizioni delle Convenzioni internazionali SOLAS, SAR e UNCLOS nonche' il principio consuetudinario di diritto internazionale del soccorso in mare.
Emendamento 3.18 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere all'articolo 3, comma 1, una lettera l) che prevede l'istituzione di uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale nelle strutture disciplinate dal DDL.
Emendamento 3.72 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 7-bis che attribuisce all'Autorita' Nazionale Anticorruzione la vigilanza sui contratti derivanti dall'applicazione della legge sul Protocollo con l'Albania.
Emendamento 3.31 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis che restringe il trattenimento nelle strutture albanesi ai soli stranieri privi di titolo di soggiorno e soggetti a provvedimenti di espulsione o respingimento, oppure ai richiedenti protezione internazionale senza diritto a restare durante l'esame della domanda, escludendo le persone con bisogni speciali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015.
Emendamento 3.58 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 6 dell'articolo 3, eliminando la relativa disposizione dal testo del DDL.
Emendamento 3.28 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2 dell'articolo 3, in fine, due clausole: la prima esclude dal trasporto verso l'Albania i casi in cui vi sia un evidente ritardo nei soccorsi e le categorie vulnerabili (minori, donne incinte, persone bisognose di cure urgenti); la seconda specifica le sole categorie di stranieri trattenibili nelle strutture albanesi, con esclusione delle persone portatrici di bisogni speciali.
Emendamento 3.12 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Aggiunge all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DDL n. 1620 le parole relative all'informativa di cultura legale da fornire ai migranti riguardo ai principi dell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere e alle abitudini di convivenza.
Emendamento 3.2 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere l'intero articolo 3 e, di conseguenza, di eliminare i riferimenti ad esso presenti nell'articolo 4 (comma 2, comma 4 e comma 9 e 16), rimuovendo cosi' le disposizioni sull'organizzazione interna prevista da quell'articolo.
Emendamento 3.79 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 9 che impone al Ministro dell'interno di incrementare le attivita' ispettive e di controllo sulla gestione delle strutture albanesi previste dal Protocollo, in particolare sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sul rispetto degli standard normativi, con pubblicazione delle risultanze sul sito del Ministero.
Emendamento 3.20 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, eliminando la relativa disposizione dal testo del DDL.
Emendamento 3.55 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di modificare il comma 5 dell'articolo 3, primo periodo, sostituendo la parola "trattenuto" con "condotto", riqualificando cosi' la natura della misura applicata alla persona straniera nelle strutture albanesi.
Emendamento 3.6 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 e, di conseguenza, di eliminare i riferimenti a tale comma presenti nell'articolo 4 (comma 4, comma 9 e 16) e nell'articolo 5, rimuovendo le norme sull'organizzazione interna ivi previste.
Emendamento 3.27 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2 dell'articolo 3, in fine, una clausola che condiziona il trasporto verso il territorio albanese al fatto che esso non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi.
Emendamento 3.25 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2 dell'articolo 3, in fine, una clausola che limita il trasporto verso il territorio albanese esclusivamente ai casi in cui non comporti un evidente ritardo nei soccorsi e che esclude minori non accompagnati, donne incinte, persone bisognose di cure urgenti e, in generale, persone vulnerabili.
Emendamento 3.26 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2 dell'articolo 3, in fine, una clausola che esclude dal trasporto verso il territorio albanese i minori non accompagnati, le donne incinte e le persone bisognose di cure urgenti o in condizioni di vulnerabilita'.
Emendamento 2.3 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Aggiunge al comma 1 dell'articolo 2 del DDL n. 1620 la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo per il Protocollo, e inserisce un comma 1-bis che impone alle Camere di esprimersi sul rinnovo entro i termini previsti, con obbligo del Governo di comunicare la non volontà di rinnovo in assenza di autorizzazione parlamentare.
Emendamento 3.43 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis che vieta di condurre nelle strutture albanesi i minori non accompagnati, i quali devono essere trasferiti senza indugio in Italia.
Emendamento 3.52 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3 e, di conseguenza, di eliminare all'articolo 4, comma 2, il riferimento al documento identificativo attribuito ai sensi di tale comma.
Emendamento 3.61 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 6-bis che prevede il rimpatrio immediato in Italia, a spese dello Stato, dello straniero o apolide trattenuto in Albania nei casi di mancata convalida o cessazione del trattenimento, di riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria, o di presentazione di domanda di protezione internazionale che non rientri nelle ipotesi di trattenimento in frontiera, con accesso alle ordinarie misure di accoglienza previste dal decreto legislativo n. 142/2015.
Emendamento 3.64 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di sopprimere integralmente il comma 7 dell'articolo 3.
Emendamento 3.37 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis che garantisce l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea nelle aree albanesi in cui sono accolti i richiedenti protezione internazionale.
Emendamento 3.40 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis che vieta di condurre nelle strutture albanesi donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, prevedendone il trasferimento senza indugio in Italia.
Emendamento 3.30 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis che definisce in modo puntuale le categorie di stranieri trattenibili nelle strutture albanesi, limitandole a chi non ha titolo a soggiornare in Italia, a chi e' stato espulso o respinto, o a richiedenti protezione internazionale senza diritto a restare durante l'esame della domanda ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015.
Emendamento 3.33 DDL n. 1620 (23/01/2024, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 2 un comma 2-bis che vieta di condurre nelle aree albanesi le persone in condizioni di salute o vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, garantendo altresi' una verifica periodica di tali condizioni nell'ambito dei servizi socio-sanitari.
Emendamento 4.28 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di integrare il comma 3 primo periodo aggiungendo il riconoscimento esplicito del diritto dello straniero a ricevere informazioni sul diritto di asilo, a comunicare con organizzazioni di assistenza legale e a consultare un avvocato in ogni fase della procedura, estendendo inoltre il collegamento audiovisivo anche ai familiari, al ministro di culto, al rappresentante diplomatico-consolare e ai rappresentanti dell'UNHCR.
Ordine del giorno 9/1620/3 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo, qualora la Corte costituzionale albanese dichiari l'illegittimita del protocollo rendendone inattuabile la ratifica, a destinare le risorse previste per tale accordo al sistema di accoglienza gestito dai comuni.
Emendamento 4.38 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di modificare il comma 5, terzo periodo, sostituendo la cifra «500» con «1.000», portando a 1.000 euro il limite massimo del rimborso riconoscibile all'avvocato.
Ordine del giorno 9/1620/9 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a evitare che nelle strutture albanesi vengano condotte donne in gravidanza o con figli minorenni e a istituire presso tali strutture un ufficio specializzato in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Ordine del giorno 9/1620/12 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a consentire l'accesso alle strutture previste dal protocollo Italia-Albania a parlamentari italiani ed europei, a mediatori interculturali e a garantire il rispetto della Direttiva 2013/33/UE nonche la valutazione individuale (non collettiva) del trattenimento di ciascun richiedente protezione.
Ordine del giorno 9/1620/17 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a garantire al migrante ospitato nelle strutture albanesi l'accesso a un elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia, di difensori qualificati tra cui poter scegliere liberamente il proprio avvocato di fiducia.
Emendamento 4.35 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di modificare il comma 5, terzo periodo, sostituendo la cifra «500» con «5.000», innalzando cosi il limite massimo del rimborso riconoscibile all'avvocato.
Ordine del giorno 9/1620/7 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo ad adottare misure per consentire l'assunzione di nuovo personale destinato all'attuazione del protocollo Italia-Albania, cosi da non sottrarre risorse umane gia operanti nel territorio nazionale.
Emendamento 5.10 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Aggiunge al comma 3, dopo il primo periodo, una disposizione che richiede che il personale da reclutare abbia le caratteristiche e i requisiti previsti per il personale altamente qualificato con funzioni specialistiche di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 13 del 2017.
Ordine del giorno 9/1620/15, DDL n. 1620 (24/01/2024, approvata). Impegna il governo a garantire ai parlamentari nazionali ed europei il libero accesso alle strutture previste dal protocollo Italia-Albania, in conformita alla normativa vigente.
Emendamento 5.02 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 5 del DDL n. 1620, il cui contenuto specifico non e riportato nel testo disponibile.
Emendamento 4.15 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, primo, secondo e terzo periodo, il riferimento alla disciplina «internazionale» accanto a quella italiana ed europea, estendendo cosi' l'ambito normativo di riferimento anche al diritto internazionale.
Emendamento 4.4 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Ordine del giorno 9/1620/8 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a istituire nelle strutture albanesi un ufficio di assistenza psicologica, a garantire l'accesso a rappresentanti dell'UNHCR e delle ONG e a creare presso tali strutture un ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta personale.
Emendamento 6.15 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di modificare la copertura finanziaria al comma 5 sostituendo il riferimento alle proiezioni dello stanziamento con il Fondo per interventi strutturali di politica economica, e al comma 6 sostituisce le lettere a) e b) con nuove disposizioni di copertura per importi specifici fino al 2032 e a decorrere dal 2033, sopprimendo la lettera c).
Ordine del giorno 9/1620/2 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo ad aprire canali di migrazione legale e a potenziare le attivita di ricerca e soccorso in mare, anche attraverso una nuova missione dedicata, abrogando le norme che ostacolano l'operato delle ONG nel Mediterraneo.
Emendamento 4.45 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 9 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Ordine del giorno 9/1620/16 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a garantire che le autorita italiane nelle strutture albanesi operino nel pieno rispetto delle norme nazionali, comunitarie e internazionali, assicurando l'idoneita igienico-sanitaria dei locali e il rispetto del numero massimo di ospiti previsto dal protocollo.
Ordine del giorno 9/1620/13 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a prevedere che nei centri albanesi previsti dal protocollo non possano essere condotte persone minorenni non accompagnate ne persone vulnerabili, le quali devono invece essere ospitate immediatamente in Italia.
Emendamento 4.43 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 7 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Emendamento 4.33 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sostituire il comma 5 con una norma che prevede la partecipazione dell'avvocato del migrante alle udienze nelle aree del Protocollo, riconoscendo a quello ammesso al patrocinio a spese dello Stato un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno non superiore a 1.000 euro, le cui condizioni sono fissate con decreto ministeriale entro quarantacinque giorni.
Ordine del giorno 9/1620/6 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a riferire semestralmente alle Camere sull'attuazione del protocollo Italia-Albania, con riferimento all'operativita dei centri di permanenza previsti, al numero di migranti accolti e ai profili finanziari dell'accordo.
Emendamento 4.16 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di aggiungere in fine al comma 1, terzo periodo, il richiamo espresso alla CEDU, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ai principi di proporzionalita', necessita' e non discriminazione di cui agli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana.
Emendamento 4.40 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 6 e, di conseguenza, anche i commi da 7 a 18 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando un ampio blocco di disposizioni.
Emendamento 4.32 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sostituire il comma 5 con una nuova formulazione che prevede lo svolgimento delle udienze in locali dedicati nelle strutture del Protocollo, con la presenza del migrante, del suo difensore iscritto agli albi italiani e di un interprete, riconoscendo all'avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato un rimborso spese (non superiore a 1.000 euro) stabilito con decreto ministeriale entro quarantacinque giorni.
Emendamento 4.14 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di inserire al comma 1 primo periodo, dopo il riferimento al decreto legislativo n. 142/2015, il richiamo alla legge n. 47/2017 tra le normative applicabili alle procedure previste dall'articolo 4.
Emendamento 4.18 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere integralmente il comma 2 dell'articolo 4.
Emendamento 4.30 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Emendamento 4.44 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 8 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Emendamento 4.31 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 5 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Emendamento 4.57 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 17 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Ordine del giorno 9/1620/11 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a potenziare con ogni mezzo disponibile i canali di ingresso legale e sicuro per donne, uomini e bambini che vivono nei campi profughi, sottraendo cosi ai trafficanti di esseri umani il controllo dei trasferimenti.
Emendamento 4.39 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 5-bis che stabilisce il diritto dello straniero trattenuto in Albania di essere immediatamente trasferito nel territorio italiano (con oneri a carico dello Stato) qualora il giudice accolga la sua istanza di sospensiva, rilasciandogli un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e garantendogli l'accesso alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo n. 142 del 2015.
Ordine del giorno 9/1620/10 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a garantire al richiedente asilo e al suo rappresentante legale la possibilita di esercitare in modo effettivo il diritto alla difesa, assicurando la libera scelta di un avvocato qualificato e la costruzione di un rapporto di fiducia con esso.
Emendamento 5.15 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere al comma 7 le parole «, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,», eliminando i vincoli di organico e di invarianza finanziaria per l'attivita ivi prevista.
Emendamento 4.19 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2 primo periodo la previsione che lo straniero sia messo nelle condizioni di accedere a un apposito elenco di difensori tenuto presso il Ministero della giustizia, dal quale puo' scegliere il proprio difensore di fiducia, con i requisiti da determinarsi con decreto ministeriale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge.
Emendamento 4.6 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, primo periodo, dopo le parole «si applicano», la precisazione che l'applicazione avviene «nel rispetto dei principi di protezione internazionale sanciti dalle Convenzioni internazionali ed in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo».
Emendamento 6.400 DDL n. 1620 (24/01/2024, approvata). Propone di sopprimere al comma 8 le parole «Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge», eliminando quella clausola introduttiva dalla disposizione.
Emendamento 4.27 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere integralmente il comma 3 dell'articolo 4.
Emendamento 4.29 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 3, in fine, la previsione che durante il collegamento audiovisivo lo straniero sia assistito da un interprete e da un mediatore culturale.
Ordine del giorno 9/1620/4 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo ad assicurare, nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, la possibilita di intervento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta personale e l'accesso dei parlamentari in carica.
Emendamento 4.60 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere al comma 19 le parole «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», eliminando la clausola di invarianza finanziaria.
Emendamento 4.56 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 16 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Ordine del giorno 9/1620/5 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a individuare, nel primo provvedimento utile, le risorse finanziarie necessarie a sostenere gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.
Emendamento 4.42 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di modificare il comma 6, primo periodo, estendendo l'applicazione della norma penale anche all'articolo 9 (oltre che all'articolo 10) e includendo tra i soggetti punibili i cittadini italiani addetti ai centri istituiti in Albania, con i conseguenti adeguamenti grammaticali del testo.
Emendamento 4.26 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sostituire il comma 3 garantendo allo straniero sottoposto alle procedure albanesi il medesimo trattamento e gli stessi diritti dei migranti accolti in Italia, nel rispetto della Costituzione e della CEDU, e di sopprimere di conseguenza i commi 4 e 5.
Emendamento 4.61 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere al comma 19 la clausola di invarianza finanziaria e, di conseguenza, di autorizzare una spesa di 1 milione di euro annui dal 2024 al 2028 per le funzioni del Garante, aggiornando il relativo stanziamento nell'articolo 6 da 3.240.000 a 4.240.000 euro.
Emendamento 4.8 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere al comma 1, primo periodo, le parole «, in quanto compatibili,», eliminando la clausola di compatibilita che condizionava l'applicazione delle norme richiamate.
Ordine del giorno 9/1620/14 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a istituire nelle strutture albanesi un apposito ufficio di assistenza psicologica e sanitaria, dotato di personale qualificato, per garantire condizioni minime di benessere psichico sia agli operatori sia ai migranti.
Emendamento 6.3 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Aggiunge un comma 01 che specifica gli oneri complessivi derivanti dal disegno di legge, indicando gli importi annuali dal 2024 al 2033, e rinvia al medesimo articolo per la relativa copertura finanziaria.
Emendamento 4.34 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di modificare il comma 5, terzo periodo, sostituendo le parole «non superiore a» con «non inferiore a», invertendo cosi il limite del rimborso previsto per l'avvocato.
Emendamento 4.55 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Aggiunge in fine al comma 15 un periodo che riconosce allo straniero detenuto nel centro albanese il diritto di fruire di tutti gli istituti dell'ordinamento penitenziario, salvo deroghe previste dalla legge stessa o dal Protocollo.
Emendamento 4.47 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di sopprimere il comma 10 dell'articolo 4 del DDL n. 1620, eliminando interamente la disposizione in esso contenuta.
Emendamento 4.24 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2 la previsione che il Presidente del Tribunale di Roma metta a disposizione delle persone trattenute in Albania l'elenco degli avvocati abilitati, con preferenza per quelli specializzati in protezione internazionale, e che lo straniero nei centri albanesi abbia il diritto di nominare o revocare i propri difensori e acceda automaticamente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordine del giorno 9/1620/18 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Impegna il governo a potenziare i canali di ingresso legale e sicuro per migranti vulnerabili, a consentire l'accesso ai mediatori interculturali nelle strutture albanesi e ad assicurare il rispetto delle condizioni di accoglienza previste dalla Direttiva 2013/33/UE.
Emendamento 4.25 DDL n. 1620 (24/01/2024, respinta). Propone di aggiungere al comma 2, in fine, la previsione che, qualora non siano disponibili strumenti di comunicazione elettronica, la procura al difensore possa essere rilasciata e trasmessa con qualsiasi altra modalita' idonea.