Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di…: come hanno votato deputati e partiti
Il 19/03/2025 la Camera ha approvato in votazione finale «Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione» (atto n. 2084): 147 voti favorevoli, 67 contrari, 1 astenuti.
Di cosa parla
Il disegno di legge propone di modificare le norme riguardanti la durata delle operazioni di intercettazione. L'obiettivo è aggiornare la disciplina procedurale relativa a questo strumento di indagine.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
Fratelli d'Italia (FDI)
72
0
0
45
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
0
39
0
31
contro
Lega - Salvini Premier (LEGA)
39
0
0
26
a favore
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE (FI-PPE)
32
0
0
17
a favore
Movimento 5 Stelle (M5S)
0
23
0
26
contro
Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe (APERRE)
Emendamento 1.17 PDL n. 2084 (12/03/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 il termine «quarantacinque giorni» con «novanta giorni», escludendo dall'eccezione i procedimenti per delitti di criminalita' organizzata (articolo 51, commi 3-bis e 3-quater) e per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con pena massima non inferiore a cinque anni.
Emendamento 1.1 PDL n. 2084 (12/03/2025, respinta). Propone di sopprimere l'intero articolo 1 del provvedimento.
Emendamento 1.16 PDL n. 2084 (12/03/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 il termine «quarantacinque giorni» con «novanta giorni», prevedendo un'eccezione per i casi in cui si procede per specifici delitti (tra cui violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti e lesioni aggravate).
Emendamento 1.1009 PDL n. 2084 (12/03/2025, respinta). Propone di sostituire nel comma 1 il termine di «quarantacinque giorni» con «centottanta giorni», escludendo dall'estensione del termine i casi relativi a reati di violenza di genere, maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale.
Emendamento 1.1010 PDL n. 2084 (12/03/2025, respinta). Propone di sostituire nel comma 1 il termine di «quarantacinque giorni» con «centottanta giorni», escludendo dall'estensione del termine i procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione punibili con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, ai sensi del decreto legislativo n. 216/2017.
Emendamento 1.23 PDL n. 2084 (13/03/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 il termine «quarantacinque giorni» con «novanta giorni», ad eccezione dei procedimenti per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall'articolo 640-bis del codice penale.
Emendamento 1.1016 PDL n. 2084 (13/03/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 il termine «quarantacinque giorni» con «novanta giorni», ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di omicidio volontario e omicidio aggravato previsti dagli articoli 575 e 576 del codice penale.
Emendamento 1.1014 PDL n. 2084 (13/03/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 il termine «quarantacinque giorni» con «centottanta giorni», mantenendo un'eccezione per i procedimenti relativi a specifici reati di violenza (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale).
Ordine del giorno 9/2084/11 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo a monitorare gli effetti del limite di 45 giorni introdotto per la durata delle intercettazioni e a valutare ulteriori interventi correttivi in senso estensivo, portando la durata ad almeno 180 giorni.
Emendamento 1.1001 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «quarantacinque giorni», un'eccezione che esclude dalla norma i procedimenti per reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, revenge porn e per lesioni aggravate in contesti di violenza domestica o di genere.
Emendamento 1.1003 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «quarantacinque giorni», un'eccezione che esclude dalla norma i procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e adescamento di minori.
Emendamento 1.1006 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 la parola «quarantacinque» con «novanta», portando da 45 a 90 giorni il termine previsto dalla disposizione.
Ordine del giorno 9/2084/21 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare con urgenza ogni provvedimento necessario affinche, per le intercettazioni relative ai delitti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, continui ad applicarsi il primo comma dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
Ordine del giorno 9/2084/4 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo ad accompagnare le modifiche al regime delle intercettazioni con una ricognizione puntuale dei reati esclusi dal regime speciale dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, intervenendo con il primo provvedimento utile per includere in tale regime anche il delitto di omicidio commesso al di fuori di contesti di criminalita organizzata.
Ordine del giorno 9/2084/6 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo ad accompagnare le modifiche al regime delle intercettazioni con una ricognizione dei reati esclusi dal regime speciale, intervenendo con il primo provvedimento utile per includere in tale regime anche i delitti di rapina.
Ordine del giorno 9/2084/18 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo a monitorare l'applicazione della nuova normativa sulle intercettazioni e a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una deroga ai nuovi limiti temporali per i procedimenti relativi al delitto di sequestro di persona.
Ordine del giorno 9/2084/17 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo a monitorare l'applicazione della nuova normativa sulle intercettazioni e a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una deroga al limite di 45 giorni per i procedimenti relativi ai delitti di omicidio e omicidio aggravato, consumati o tentati.
Emendamento 1.1000 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «quarantacinque giorni», un'eccezione che esclude dall'applicazione della norma i procedimenti per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (reati di criminalità organizzata e terrorismo).
Ordine del giorno 9/2084/14 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo a valutare gli effetti applicativi del provvedimento e ad adottare con urgenza le iniziative normative necessarie affinche il limite di 45 giorni non si applichi alle intercettazioni relative ai reati contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del codice penale.
Emendamento 1.1015 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «quarantacinque giorni», un'eccezione che esclude dalla norma i procedimenti per il delitto di sequestro di persona ai sensi dell'articolo 605 del codice penale.
Emendamento 1.1012 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «oggetto di espressa motivazione», una clausola che esclude dall'applicazione della disposizione i procedimenti per il delitto di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640-bis c.p.) e per tutti i delitti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora sia applicabile l'articolo 266 del codice di procedura penale.
Emendamento 1.31 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «sia giustificata dall'emergere», le parole «in qualsiasi modo e forma», ampliando le modalità con cui possono emergere i presupposti per il prolungamento delle operazioni.
Emendamento 1.1004 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «quarantacinque giorni», un'eccezione che esclude dalla norma i procedimenti per i delitti di omicidio e omicidio aggravato ai sensi degli articoli 575 e 576 del codice penale.
Emendamento 1.29 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 le parole da «l'assoluta indispensabilità» fino a «dall'emergere di» con le parole «una durata superiore sia giustificata da», modificando il criterio richiesto per prolungare le operazioni.
Emendamento 1.43 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «oggetto di espressa motivazione», una clausola che esclude l'applicazione delle disposizioni del periodo precedente ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, relativi agli stupefacenti di cui all'articolo 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ordine del giorno 9/2084/10 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo a monitorare gli effetti del limite di 45 giorni introdotto per la durata delle intercettazioni, al fine di escludere che tale limitazione possa tradursi in una riduzione della completezza delle indagini e in una violazione del principio costituzionale dell'obbligatorieta dell'azione penale.
Emendamento 1.1008 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 la parola «quarantacinque» con «centocinquanta», portando da 45 a 150 giorni il termine previsto dalla disposizione.
Ordine del giorno 9/2084/13 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento e ad acquisire dati sulla durata effettiva delle intercettazioni negli ultimi cinque anni per singola fattispecie di reato, cosi da valutare l'adeguatezza del limite di 45 giorni e adottare eventuali correttivi in senso estensivo.
Ordine del giorno 9/2084/5 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo ad accompagnare le modifiche al regime delle intercettazioni con una ricognizione dei reati esclusi dal regime speciale, intervenendo con il primo provvedimento utile per includere in tale regime anche i delitti di stalking e maltrattamenti in famiglia.
Ordine del giorno 9/2084/16 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo a monitorare l'impatto del nuovo limite di durata delle intercettazioni e, se necessario, ad adottare iniziative normative per estendere tale termine ad almeno novanta giorni, prevedendo altresi la possibilita di proroghe ulteriori giustificate da esigenze investigative specifiche.
Emendamento 1.48 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «oggetto di espressa motivazione», una clausola che esclude l'applicazione delle disposizioni del periodo precedente ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di usura previsti dall'articolo 644 del codice penale.
Ordine del giorno 9/2084/12 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo ad astenersi dall'adottare qualsiasi intervento, anche normativo, volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in termini piu restrittivi per l'autorita giudiziaria o comunque peggiorativi rispetto all'assetto attuale.
Emendamento 1.42 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «oggetto di espressa motivazione», una clausola che esclude l'applicazione delle disposizioni del periodo precedente nei casi previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991.
Emendamento 1.36 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «oggetto di espressa motivazione», una clausola che esclude l'applicazione delle disposizioni del periodo precedente nei casi in cui si procede per delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a sette anni.
Ordine del giorno 9/2084/8 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Ordine del giorno relativo al PDL n. 2084 sulle intercettazioni che impegna il governo a verificare il catalogo dei reati esclusi dal regime speciale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 e a includere, con il primo provvedimento utile, il delitto di disastro ambientale nell'ambito di tale regime speciale.
Ordine del giorno 9/2084/20 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Impegna il governo a monitorare l'applicazione della nuova normativa sulle intercettazioni e a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una deroga al termine di 45 giorni per i procedimenti relativi ai delitti di natura pedopornografica e di violenza contro i minori.
Emendamento 1.46 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «oggetto di espressa motivazione», una clausola che esclude l'applicazione delle disposizioni del periodo precedente ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di estorsione previsti dall'articolo 629 del codice penale.
Ordine del giorno 9/2084/9 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Ordine del giorno relativo al PDL n. 2084 sulle intercettazioni che impegna il governo a monitorare gli effetti del provvedimento, verificando il rispetto degli obblighi europei e internazionali derivanti dall'articolo 117 della Costituzione, al fine di evitare procedure di infrazione a carico dell'Italia.
Ordine del giorno 9/2084/7 PDL n. 2084 (19/03/2025, respinta). Ordine del giorno relativo al PDL n. 2084 sulle intercettazioni che impegna il governo a verificare il catalogo dei reati esclusi dal regime speciale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 e a includere, con il primo provvedimento utile, il delitto di usura nell'ambito di tale regime speciale.