D-l 36/2025 - disposizioni urgenti in materia di cittadinanza: come hanno votato senatori e partiti
Il 15/05/2025 il Senato ha approvato in votazione finale «Dl 36/2025: disposizioni urgenti in materia di cittadinanza» (atto n. S.1432): 81 voti favorevoli, 37 contrari, 0 astenuti. È diventato legge n. 74 del 23/05/2025.
Di cosa parla
Il disegno di legge prevede la conversione in legge di misure urgenti riguardanti le procedure e i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
FdI
46
0
0
14
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
Em. 1.138, Il Relatore (15/05/2025, approvata). Propone di sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies, eliminando le disposizioni contenute in tali commi dal testo in esame.
Em. 1.16 (1a parte), Musolino e altri (15/05/2025). Propone di sostituire, nel capoverso dell'articolo 3-bis, le parole "anche prima della" con "24 mesi dopo dalla", modificando il termine temporale di riferimento per la presentazione delle domande di cittadinanza.
ODG G1.102, Maiorino e altri (15/05/2025). Impegna il governo a valutare la possibilita di ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, prevedendo un massimo di 365 giorni, nelle more della revisione della disciplina vigente in materia di cittadinanza.
Em. 1.5, Giorgis e altri (15/05/2025). Propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo in esame, eliminando l'intera disposizione che introduce l'articolo 3-bis nella legge sulla cittadinanza.
Em. 1.128, Lombardo (15/05/2025). Propone di aggiungere, dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3-bis, una nuova lettera d-bis) in cui si riconosce come condizione valida che un ascendente cittadino di primo o secondo grado sia nato in Italia o abbia gia ottenuto l'accertamento amministrativo o giudiziale del proprio status di cittadino italiano.
Em. 1.111, Giacobbe (15/05/2025). Propone di aggiungere, in fondo alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3-bis, le parole "o è o era iscritto all'AIRE", ampliando le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Em. 1.113, Lombardo (15/05/2025). Propone di aggiungere, dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3-bis, tre nuove lettere che estendono le condizioni valide: la nascita in Italia o accertamento già avvenuto dello status di cittadino per un ascendente di primo o secondo grado (lettera d-bis), la registrazione dell'atto di nascita del figlio entro il primo anno di vita da parte del genitore cittadino (lettera d-ter) e la possibilita per il figlio stesso di presentare domanda entro un anno dalla maggiore eta in mancanza di tale registrazione (lettera d-quater).
Em. 1.24, Nicita e altri (15/05/2025). Propone di sostituire, alle lettere a) e b) del comma 1 del capoverso "Art. 3-bis", le parole "della medesima data" con "del 1 gennaio 2026", fissando una data di riferimento specifica al posto di quella generica.
Em. 1.105, Lombardo (15/05/2025). Propone di sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3-bis, eliminando una delle condizioni richieste per la presentazione della domanda di cittadinanza iure sanguinis.
Em. 1.104, La Marca (15/05/2025). Propone di sostituire all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a-bis), le parole "applicabile al 27 marzo 2025" con "vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile precedentemente all'entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347", precisando il riferimento normativo per la disciplina applicabile alle domande di cittadinanza.
Em. 1.106, Giacobbe (15/05/2025). Propone di sostituire la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3-bis con una nuova formulazione in cui la condizione riguarda un ascendente di primo o secondo grado che possedeva o possedeva al momento della morte la cittadinanza italiana esclusivamente per filiazione.
Emm. 1.112 e 1.35 (15/05/2025). Propone di sopprimere, alla lettera d) del comma 1 del capoverso "Art. 3-bis", le parole "e prima della data di nascita o di adozione del figlio", rimuovendo il limite temporale legato alla nascita o adozione del figlio per la condizione relativa all'iscrizione all'AIRE.
Emm. 1.107 e 1.108 (15/05/2025). Propone di sopprimere, alla lettera c) del comma 1 del capoverso "Art. 3-bis", la parola "esclusivamente", ampliando cosi la condizione relativa alla cittadinanza dell'ascendente per filiazione.
Em. 1.6, Cataldi e altri (15/05/2025). Propone di sostituire il comma 1 con una nuova versione dell'articolo 3-bis che, in deroga alla normativa vigente, consente ai nati all'estero con altra cittadinanza di richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis se un genitore o adottante cittadino e nato in Italia, ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi, oppure un ascendente cittadino di primo grado e nato in Italia.
Em. 1.102, Lombardo (15/05/2025). Sostituisce nel testo la locuzione "anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo" con "dopo la data di entrata in vigore del presente articolo", modificando cosi' la decorrenza temporale delle procedure di riconoscimento della cittadinanza.
Em. 1.83, Lopreiato e altri (15/05/2025). Propone di sopprimere, al comma 2 lettera b), il capoverso "2-ter", eliminando la relativa disposizione sul procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
Em. 1.32 (1a parte), Giacobbe (15/05/2025). Propone di aggiungere alla lettera c) del comma 1 del capoverso "Art. 3-bis", in fine, le parole "o è iscritto all'AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio", ampliando la condizione relativa all'ascendente cittadino.
Em. 1.88 (1a parte), La Marca (15/05/2025). Propone di aggiungere, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-bis che riapre per quattro anni i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992, con riacquisto automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame sulla Costituzione italiana, limitatamente a ex cittadini italiani o discendenti fino al terzo grado in linea retta.
Em. 1.23, Giacobbe (15/05/2025). Propone di sopprimere, alla lettera a) del comma 1 del capoverso "Art. 3-bis", le parole "corredata della necessaria documentazione", rimuovendo il requisito documentale esplicito da quella condizione.
Em. 1.36, Crisanti (15/05/2025). Propone di aggiungere alla lettera d) del comma 1 del capoverso "Art. 3-bis", in fondo, il riconoscimento di chi ha svolto un intero mandato nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) o in un Comitato degli italiani all'estero (COMITES) come ulteriore condizione valida.
Em. 1.101 (1a parte), Cataldi (15/05/2025). Sostituisce l'articolo prevedendo la sospensione per 12 mesi delle nuove richieste di cittadinanza iure sanguinis (incluse quelle per via giudiziale), nelle more del riordino della disciplina, e subordinando il riconoscimento del diritto anche alla conoscenza della lingua italiana di livello B1 o delle sue forme dialettali.
Em. 1.103 (1a parte), Lopreiato e altri (15/05/2025). Modifica il comma 1 dell'articolo 3-bis sostituendo "anche prima della" con "successivamente alla" e sopprimendo le lettere a), a-bis), b) e d), nonche' eliminando la parola "esclusivamente" dalla lettera c).
Em. 1.84, Lopreiato e altri (15/05/2025). Propone di modificare il comma 2 in due modi: al capoverso "2-ter" della lettera b) sopprime le parole "e provare", e aggiunge un nuovo comma 2-bis che esclude l'applicazione delle norme del comma 2 ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Em. 1.7, La Marca (15/05/2025). Propone di sostituire il comma 1 con una disposizione che sospende la presentazione di domande di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso i consolati e i tribunali, a partire dall'entrata in vigore e fino al 31 marzo 2027, nelle more di una riforma organica della legge sulla cittadinanza.
Em. 1.109, La Marca (15/05/2025). Propone di aggiungere alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3-bis, dopo la parola "italiana", un riferimento alle persone che hanno perso la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 o per non aver esercitato l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge n. 123 del 1983.
Em. 1-ter.100 (1a parte), La Marca (15/05/2025). Sostituisce la lettera a) del comma 1 eliminando il pagamento di contributi per le istanze di riacquisto della cittadinanza italiana, incluse quelle presentate dinanzi a un ufficio consolare, e sopprime il comma 2.