Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte…: come hanno votato deputati e partiti (16/01/2025)
Il 16/01/2025 la Camera ha approvato in votazione finale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (atto n. 1917): 174 voti favorevoli, 92 contrari, 5 astenuti.
Di cosa parla
Il disegno di legge propone una riforma dell'ordinamento giurisdizionale e l'istituzione di una Corte disciplinare. L'obiettivo è ridefinire l'organizzazione della giustizia e i meccanismi di controllo disciplinare.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
Fratelli d'Italia (FDI)
86
0
0
31
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
0
50
0
20
contro
Lega - Salvini Premier (LEGA)
44
0
0
20
a favore
Movimento 5 Stelle (M5S)
0
32
0
18
contro
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE (FI-PPE)
32
0
0
16
a favore
Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe (APERRE)
Emendamento 1.1106 DDL n. 1917 (09/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 1.1105 DDL n. 1917 (09/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 1.1107 DDL n. 1917 (09/01/2025, respinta). Propone di sopprimere l'articolo 1 e, di conseguenza, di modificare l'articolo 3 sostituendo i riferimenti al doppio Consiglio superiore con un unico organo presieduto e correggendo i riferimenti agli articoli 4 e 105.
Emendamento 1.1109 DDL n. 1917 (09/01/2025, respinta). Propone di sopprimere l'articolo 1 e, di conseguenza, di modificare l'articolo 3 sostituendo i riferimenti al doppio Consiglio superiore con un unico organo presieduto, prevedendo che il Consiglio elegga un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento, e correggendo il riferimento all'articolo 105.
Emendamento 1.2 DDL n. 1917 (09/01/2025, respinta). Propone di sopprimere l'articolo 1 e, di conseguenza, di eliminare dal testo gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi alla separazione delle carriere.
Emendamento 1.1 DDL n. 1917 (09/01/2025, respinta). Propone di sopprimere l'articolo 1 e, di conseguenza, gli articoli da 2 a 8, eliminando l'intero disegno di legge n. 1917 dal testo.
Emendamento 1.1000 DDL n. 1917 (09/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 1.1104 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 1.01 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 1 del DDL n. 1917.
Emendamento 1.1101 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 1.1103 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 2.1000 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di modificare l'articolo 2 sostituendo le parole «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» con «funzioni dei magistrati» e, di conseguenza, di sopprimere gli articoli 3 e 4.
Emendamento 1.1002 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 1.1003 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 2.1001 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di modificare l'articolo 2 sostituendo le parole «carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» con «funzioni dei magistrati» e, di conseguenza, di sopprimere gli articoli 3 e 4.
Emendamento 1.1004 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 1.1100 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 2.1002 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire il comma 1 dell'articolo 2 inserendo all'articolo 102, primo comma, della Costituzione le parole «che ne attuano le garanzie d'indipendenza» dopo «giudiziario» e, di conseguenza, di sopprimere gli articoli da 3 a 8.
Emendamento 1.02 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un secondo nuovo articolo dopo l'articolo 1 del DDL n. 1917.
Emendamento 2.1 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sopprimere l'articolo 2 e, di conseguenza, di sopprimere il primo comma del capoverso art. 104 all'articolo 3, eliminando il riferimento alla separazione delle carriere.
Emendamento 1.1001 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 1.1102 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 del DDL n. 1917 con un testo alternativo.
Emendamento 2.7 DDL n. 1917 (14/01/2025, respinta). Propone di modificare l'articolo 2 sostituendo le parole «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» con «carriere dei magistrati», eliminando l'aggettivo «distinte».
Emendamento 3.89 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104 le parole «nel numero» con «paritariamente», prevedendo una ripartizione in quote uguali tra le categorie di componenti laici.
Emendamento 4.88 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il quarto comma dell'articolo 105, eliminando la disposizione relativa alla composizione o alle modalita' di elezione ivi previste.
Emendamento 8.6 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 dell'articolo 8 le parole «entro un anno» con «non prima di dieci anni», posticipando significativamente il termine per l'adozione delle leggi delegate.
Emendamento 3.1008 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere, dopo il quarto comma dell'articolo 104, un nuovo comma che impone il rispetto della parita di genere (articoli 3 e 51 della Costituzione) e principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e selezione per i componenti eletti in sede parlamentare.
Emendamento 3.1027 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di modificare il quarto comma dell'articolo 104 sostituendo «estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di» con «eletti per un terzo, nel rispetto della parita di genere, tra», eliminando il meccanismo del sorteggio e il ricorso all'elenco compilato dal Parlamento e prevedendo invece l'elezione diretta tra i magistrati ordinari.
Emendamento 6.1000 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere dopo il comma 1 dell'articolo 6 un nuovo comma 1-bis che abroga il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione.
Emendamento 3.107 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire il sesto comma dell'articolo 104 con un testo che stabilisce che i componenti durano in carica quattro anni e che l'incarico non puo essere rinnovato, eliminando ogni possibilita di rinnovo.
Emendamento 3.1006 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere, all'articolo 104 quarto comma, le parole «, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge», eliminando il rinvio alla legge ordinaria per la disciplina numerica e procedurale dell'elezione dei componenti togati.
Emendamento 3.91 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere in fine al quarto comma del capoverso dell'articolo 104 le parole «approvata a maggioranza assoluta», richiedendo che la deliberazione relativa sia adottata con maggioranza assoluta.
Emendamento 8.1 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 8 del DDL n. 1917.
Emendamento 3.31 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere le parole «sia legislativo che esecutivo» dopo «altro potere» al primo comma dell'articolo 104, precisando esplicitamente che l'indipendenza della magistratura si estende sia nei confronti del potere legislativo che di quello esecutivo.
Emendamento 3.100 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere, nel quinto comma del capoverso art. 104 all'articolo 3, le parole che prevedono la designazione dei componenti laici mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
Emendamento 3.82 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104, dopo le parole «altri componenti», le parole «nel rispetto della parita di genere», introducendo un vincolo di equilibrio di genere nella composizione dell'organo.
Emendamento 3.77 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere dal capoverso dell'articolo 104 i commi dal quarto al sesto, eliminando le disposizioni che regolano la composizione e la designazione dei componenti laici e togati dell'organo.
Emendamento 4.78 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel terzo comma dell'articolo 105, dopo le parole «e avvocati», la precisazione «patrocinanti in cassazione», restringendo la categoria degli avvocati eleggibili a quelli abilitati al patrocinio in cassazione.
Emendamento 4.1000 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere al primo comma del capoverso dell'articolo 105 le parole «le promozioni e i provvedimenti disciplinari» dopo «le valutazioni di professionalita», e di sopprimere conseguentemente i commi dal secondo all'ottavo, concentrando tutte le competenze dell'organo in un unico comma.
Emendamento 4.89 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire nel quarto comma dell'articolo 105 le parole «estratti a sorte dall'elenco» con «presenti nell'elenco», eliminando il meccanismo di sorteggio e sostituendolo con la semplice presenza nell'elenco come criterio di selezione.
Emendamento 3.25 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 104, eliminando la previsione che qualifica la magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Emendamento 3.87 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104, dopo le parole «di avvocati», le parole «patrocinanti in cassazione», limitando la platea degli avvocati eleggibili a quelli abilitati al patrocinio in cassazione.
Emendamento 5.1001 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 5 del DDL n. 1917 con un nuovo testo alternativo.
Emendamento 3.35 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere dal primo comma dell'articolo 104 (capoverso) le parole «ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente», eliminando la distinzione esplicita tra le due carriere nella composizione dell'organo.
Emendamento 8.1005 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire al comma 1 dell'articolo 8 il termine «entro un anno» con «non prima di cinque anni», posticipando il termine per l'adozione delle leggi delegate.
Emendamento 4.1022 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 105 e, conseguentemente, anche il sesto comma del medesimo articolo.
Emendamento 3.114 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere, al settimo comma dell'articolo 104, le parole «, o di una Giunta regionale o ricoprire ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge» dopo «Consiglio regionale», estendendo le incompatibilita dei componenti del CSM alle Giunte regionali e alle cariche individuate dalla legge.
Emendamento 3.80 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104 il meccanismo del sorteggio con quello dell'elezione, prevedendo che i componenti togati siano eletti per due terzi dai magistrati e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esercizio; conseguentemente sostituisce «designati mediante sorteggio» con «eletti» nel quinto e sesto comma.
Emendamento 3.81 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104 le parole «estratti a sorte» con «nominati, nel rispetto della parita di genere,» e di conseguenza sostituire «designati mediante sorteggio» con «nominati» nel quinto e sesto comma, sopprimendo il divieto di partecipare al sorteggio successivo.
Emendamento 4.34 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere le parole «le promozioni,» dopo «le valutazioni di professionalita',» nel primo comma dell'articolo 105, includendo le promozioni tra le materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura.
Emendamento 5.5 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del DDL n. 1917.
Emendamento 4.108 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere la parola «disciplinari» dopo le parole «e le relative sanzioni» nell'ottavo comma dell'articolo 105, specificando che le sanzioni previste sono di natura disciplinare.
Emendamento 4.76 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere le parole «, nel rispetto della parita' di genere,» nel terzo comma dell'articolo 105 dopo le parole «e' composta da quindici giudici», introducendo un criterio di equilibrio di genere nella composizione dell'organo.
Emendamento 3.54 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere dal capoverso dell'articolo 104 i commi dal secondo al settimo, eliminando le disposizioni relative alla composizione e alle modalità di designazione dei componenti dell'organo.
Emendamento 4.1020 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 105 e, conseguentemente, anche il quarto comma del medesimo articolo.
Emendamento 4.77 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel terzo comma dell'articolo 105, dopo le parole «e avvocati», la precisazione «iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori», restringendo la categoria degli avvocati eleggibili.
Emendamento 3.90 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104, dopo le parole «nel numero», le parole «e nel rispetto della parita di genere», introducendo un vincolo di equilibrio di genere nella designazione dei componenti.
Emendamento 5.1000 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire integralmente l'articolo 5 del DDL n. 1917 con un nuovo testo.
Emendamento 3.33 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 104 (capoverso), dopo le parole «altro potere», le parole «anche esecutivo», estendendo esplicitamente il riferimento al potere esecutivo.
Emendamento 4.1006 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere in fine al terzo comma dell'articolo 105 un periodo che stabilisce che i componenti eletti in sede parlamentare siano scelti nel rispetto della parita' di genere e secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e selezione.
Emendamento 8.7 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 8 del DDL n. 1917, eliminando la disciplina transitoria ivi prevista.
Emendamento 3.110 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere, in fine al sesto comma dell'articolo 104, il periodo «L'incarico non puo essere rinnovato», introducendo esplicitamente il divieto di rinnovo dell'incarico per i componenti del CSM.
Emendamento 4.1003 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere dal terzo comma del capoverso dell'articolo 105 le parole «e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita», eliminando il requisito delle funzioni di legittimita per i componenti magistrati dell'organo.
Emendamento 4.107 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere l'ottavo comma dell'articolo 105, eliminando la disposizione in esso contenuta.
Emendamento 3.1021 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma e il quinto comma dell'articolo 104, eliminando le relative previsioni sulla magistratura come ordine autonomo e sulle procedure di sorteggio per la composizione del CSM.
Emendamento 3.99 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire nel quinto comma del capoverso dell'articolo 104 le parole «il proprio vicepresidente» con «due vicepresidenti nel rispetto della parita di genere», prevedendo la nomina di due vicepresidenti con equilibrio di genere.
Emendamento 4.1005 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere la parola «effettivo» dopo «venti anni di esercizio» in riferimento agli avvocati e alle altre categorie nel terzo comma dell'articolo 105, precisando che si tratta di esercizio effettivo della professione.
Emendamento 5.7 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del DDL n. 1917.
Emendamento 4.1002 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere nel terzo comma del capoverso dell'articolo 105 la parola «quindici» e di sostituire le parole «nonche da sei magistrati giudicanti e tre requirenti» con «nonche da magistrati», eliminando la determinazione numerica e la distinzione tra giudicanti e requirenti.
Emendamento 4.1009 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire, nel primo comma del capoverso "Art. 105", le parole relative alle competenze del Consiglio superiore della magistratura sulle valutazioni di professionalita e i conferimenti di funzioni con il riferimento alle sole promozioni e ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici, nonche ad altre competenze attribuite con legge costituzionale; conseguentemente sopprime i commi dal secondo all'ottavo dello stesso articolo.
Emendamento 4.1024 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 105 e, conseguentemente, anche l'ottavo comma del medesimo articolo.
Emendamento 3.1023 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma e il settimo comma dell'articolo 104, eliminando le disposizioni ivi contenute sulla composizione e sulle incompatibilita dei componenti del CSM.
Emendamento 8.1000 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere al comma 1 dell'articolo 8 le parole «sul Consiglio superiore della magistratura,», riducendo l'ambito delle materie cui si riferisce la delega legislativa.
Emendamento 3.111 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il settimo comma dell'articolo 104, eliminando le disposizioni sulle incompatibilita dei componenti del Consiglio superiore della magistratura con cariche parlamentari e altri uffici.
Emendamento 3.1007 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere la parola «effettivo» dopo «quindici anni di esercizio» all'articolo 104 quarto comma, precisando che i quindici anni richiesti devono essere di esercizio effettivo della professione.
Emendamento 3.95 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il quinto comma del capoverso dell'articolo 104, eliminando le disposizioni che disciplinano una specifica fase o aspetto del procedimento di designazione dei componenti dell'organo.
Emendamento 4.104 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il settimo comma dell'articolo 105, eliminando la disposizione in esso contenuta.
Emendamento 6.1 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 6 del DDL n. 1917.
Emendamento 3.68 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il terzo comma del capoverso dell'articolo 104 e, di conseguenza, sostituire nel quarto comma le parole «Gli altri» con «I», adeguando il testo alla soppressione.
Emendamento 4.1008 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere dal quarto comma dell'articolo 105 le parole che prevedono l'estrazione a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, eliminando cosi' questa modalita' di scelta dei componenti.
Emendamento 3.29 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere la parola «, libero» dopo «ordine autonomo» al primo comma dell'articolo 104, qualificando la magistratura anche come ordine libero oltre che autonomo e indipendente.
Emendamento 3.103 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il sesto e il settimo comma dell'articolo 104, eliminando le disposizioni sul rinnovo dei componenti del CSM e sulle incompatibilita con cariche parlamentari e di Consiglio regionale.
Emendamento 3.86 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104, dopo le parole «di avvocati», le parole «patrocinanti in cassazione da almeno tre anni», introducendo un requisito minimo di anzianita professionale davanti alla Corte di cassazione.
Emendamento 4.1019 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 105 e, conseguentemente, anche il terzo e il quarto comma del medesimo articolo.
Emendamento 4.1021 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 105 e, conseguentemente, anche il quinto comma del medesimo articolo.
Emendamento 3.113 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere, al settimo comma dell'articolo 104, le parole «, del Parlamento europeo, del Governo» dopo «far parte del Parlamento», estendendo le incompatibilita dei componenti del CSM anche all'appartenenza al Parlamento europeo e al Governo.
Emendamento 8.1002 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere al comma 1 dell'articolo 8 le parole «e sulla giurisdizione disciplinare», riducendo le materie coperte dalla delega legislativa.
Emendamento 3.1 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 3 del DDL n. 1917.
Emendamento 4.1023 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 105 e, conseguentemente, anche il settimo comma del medesimo articolo.
Emendamento 4.58 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 105 e, conseguentemente, anche i commi dal terzo all'ottavo del medesimo articolo.
Emendamento 3.84 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104, dopo la parola «compila», le parole «nel rispetto dalla parita di genere», introducendo un vincolo di equilibrio di genere nella compilazione dell'elenco da parte del Parlamento.
Emendamento 3.28 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire, al primo comma dell'articolo 104, la parola «indipendente» con «ad ordinamento indipendente», specificando che l'indipendenza riguarda l'ordinamento della magistratura piuttosto che la magistratura in senso assoluto.
Emendamento 4.96 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il quinto comma del capoverso «Art. 105» al comma 1 del DDL n. 1917.
Emendamento 3.1019 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo e il terzo comma dell'articolo 104, eliminando le previsioni in essi contenute, e di sostituire la parola «Gli altri» con «I» al quarto comma per adeguare il testo alle soppressioni.
Emendamento 3.1009 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire la parte finale del quarto comma dell'articolo 104, prevedendo che i componenti togati siano scelti per meta tra giudici ordinari (per il CSM giudicante) e pubblici ministeri ordinari (per il CSM requirente), e per l'altra meta dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari e avvocati; sopprime inoltre le disposizioni sul sorteggio e sull'elenco parlamentare.
Emendamento 3.85 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104, dopo le parole «di avvocati», le parole «iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori», restringendo la platea degli avvocati eleggibili a quelli abilitati nelle giurisdizioni superiori.
Emendamento 8.3 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo 8 e di modificare il comma 2 sostituendo il rimando al comma 1 con l'esplicita indicazione delle materie (Consiglio superiore della magistratura, ordinamento giudiziario e giurisdizione disciplinare).
Emendamento 3.32 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere le parole «anche legislativo» dopo «altro potere» al primo comma dell'articolo 104, specificando che l'indipendenza della magistratura comprende anche il potere legislativo.
Emendamento 3.109 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere, al sesto comma dell'articolo 104, le parole «mediante sorteggio», eliminando il ricorso al sorteggio per la selezione dei componenti disciplinata in quel comma.
Emendamento 8.1003 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1 dell'articolo 8 che le leggi delegate acquistano efficacia a partire dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale, sopprimendo conseguentemente il comma 2.
Emendamento 3.34 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 104 (capoverso), dopo le parole «altro potere», le parole «o autorità», ampliando le entità rispetto a cui si applica la norma.
Emendamento 4.1004 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire il settimo comma del capoverso dell'articolo 105 con una disposizione che ammette ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimita avverso i provvedimenti dell'Alta corte riguardanti i magistrati, e ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per i provvedimenti disciplinari.
Emendamento 8.5 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole «Le leggi», la specificazione «, approvate a maggioranza qualificata,», richiedendo una maggioranza rafforzata per le leggi delegate.
Emendamento 5.1 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 5 del DDL n. 1917.
Emendamento 3.104 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il sesto comma dell'articolo 104, eliminando la relativa disciplina sul rinnovo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.
Emendamento 8.1001 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere al comma 1 dell'articolo 8 le parole «, sull'ordinamento giudiziario», restringendo le materie oggetto della delega legislativa.
Emendamento 3.1004 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire, all'articolo 104 quarto comma, le parole «tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge» con «da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie», eliminando la distinzione tra giudicanti e requirenti nella composizione del CSM.
Emendamento 4.101 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il sesto comma dell'articolo 105, eliminando la disposizione in esso contenuta.
Emendamento 3.1022 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma e il sesto comma dell'articolo 104, eliminando le relative disposizioni sulla magistratura e sul rinnovo dei componenti del CSM.
Emendamento 4.75 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il terzo comma dell'articolo 105 e, conseguentemente, anche il quarto comma del medesimo articolo.
Emendamento 4.33 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere le parole «le sanzioni disciplinari,» dopo «i trasferimenti,» nel primo comma dell'articolo 105, includendo le sanzioni disciplinari tra le materie di competenza del CSM, e sopprime conseguentemente i commi dal secondo all'ottavo.
Emendamento 3.88 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104, dopo le parole «con almeno quindici anni di esercizio», le parole «e iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori», aggiungendo un ulteriore requisito di iscrizione agli albi speciali.
Emendamento 3.1002 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di modificare il primo comma del capoverso art. 104 all'articolo 3 sostituendo le parole «della carriera giudicante e della carriera» con «di funzione giudicante e di funzione», cambiando la qualificazione da «carriera» a «funzione».
Emendamento 4.102 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere nel sesto comma dell'articolo 105, dopo le parole «di un Consiglio regionale», anche il riferimento a «una Giunta regionale» tra i soggetti legittimati a presentare ricorso.
Emendamento 3.102 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere, al quinto comma dell'articolo 104, le parole «mediante sorteggio», eliminando il meccanismo del sorteggio previsto per la selezione dei componenti del CSM.
Emendamento 3.1020 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma e i commi dal quarto al sesto dell'articolo 104, eliminando le disposizioni sulla composizione del CSM che prevedono sorteggio, elenchi parlamentari e relative procedure.
Emendamento 4.1 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale n. 1917.
Emendamento 7.01000 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 7 del DDL n. 1917.
Emendamento 8.1004 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di modificare il comma 2 dell'articolo 8 sostituendo le parole «delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate» con «di tutte le leggi di cui al comma 1, continuano ad osservarsi», eliminando il riferimento alle sole materie indicate.
Emendamento 4.31 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 105, eliminando la disposizione in esso contenuta relativa alle competenze del Consiglio superiore della magistratura.
Emendamento 3.83 DDL n. 1917 (15/01/2025, respinta). Propone di sostituire nel quarto comma del capoverso dell'articolo 104 il meccanismo del sorteggio da un elenco con l'elezione diretta di un terzo dei componenti tra i magistrati ordinari di tutte le categorie, sopprimendo il riferimento all'elenco compilato dal Parlamento e alla distinzione tra magistrati giudicanti e requirenti; conseguentemente modifica il quinto comma sostituendo «designati mediante sorteggio dall'elenco compilato» con «eletti».
Ordine del giorno 9/1917/19 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a favorire, nell'ambito delle iniziative legislative previste dall'articolo 8 comma 1 del provvedimento, l'adozione di una disciplina che assicuri adeguate garanzie di indipendenza da ogni altro potere alla magistratura nel suo insieme e il pluralismo istituzionale.
Ordine del giorno 9/1917/6 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a presentare, entro tre mesi dall'elezione dei nuovi Consigli superiori della magistratura requirente e giudicante, una relazione sull'impatto del nuovo sistema elettorale sulla presenza femminile nei due organi di autogoverno, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.
Ordine del giorno 9/1917/8 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a riconsiderare il contenuto e l'opportunità del provvedimento, a monitorarne costantemente gli effetti e a trasmettere relazioni periodiche alle Camere sull'impatto della riforma sull'ordinamento giudiziario, sull'autonomia e l'indipendenza dei giudici e sull'esercizio del diritto alla difesa dei cittadini.
Ordine del giorno 9/1917/12 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare un adeguato monitoraggio degli effetti applicativi della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e a presentare una relazione alle Camere entro sei mesi dall'entrata in vigore, verificando il rispetto dell'indipendenza della magistratura e l'impatto sui tempi dei processi.
Ordine del giorno 9/1917/20 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a scongiurare, nell'ambito delle iniziative legislative previste dall'articolo 8 comma 1 del provvedimento, l'adozione di discipline che determinino una dipendenza funzionale o strutturale della magistratura requirente dal potere esecutivo.
Ordine del giorno 9/1917/3 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a verificare gli effetti applicativi del disegno di legge costituzionale e a riferirne alle Camere entro tre mesi dall'entrata in vigore, con particolare riferimento all'impatto della separazione delle magistrature sul processo minorile.
Ordine del giorno 9/1917/27 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a scongiurare che, in attuazione del provvedimento, vengano adottate iniziative legislative o amministrative volte a intaccare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e, in particolare, l'autonomia del pubblico ministero nei confronti del potere esecutivo.
Ordine del giorno 9/1917/11 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a riconsiderare la formulazione dell'articolo 8 del provvedimento sulla separazione delle carriere, prevedendo che rimangano in vigore tutte le discipline e le norme vigenti fino all'integrale entrata in vigore della nuova legislazione di adeguamento.
Ordine del giorno 9/1917/21 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare iniziative normative per garantire la parità di genere nella composizione degli organi di autogoverno della magistratura.
Ordine del giorno 9/1917/29 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a riconsiderare il contenuto e l'opportunità del provvedimento, a monitorarne gli effetti applicativi con riguardo alle ricadute sui rapporti tra pubblici ministeri e polizia giudiziaria, e ad astenersi da iniziative volte a indebolire il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero.
Ordine del giorno 9/1917/26 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa legislativa utile affinché l'individuazione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e dell'Alta corte assicuri, a prescindere dalle modalità utilizzate, il rispetto della parità di genere.
Ordine del giorno 9/1917/9 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a riconsiderare il contenuto e l'opportunità del provvedimento con riguardo all'introduzione del sorteggio per la composizione del CSM, valutandone gli effetti applicativi e l'impatto sull'ordinamento giudiziario.
Ordine del giorno 9/1917/28 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a riconsiderare il contenuto del provvedimento con riguardo alla divisione del CSM e alla sottrazione ad esso del potere disciplinare, al fine di salvaguardare l'unicità del Consiglio superiore della magistratura e scongiurare squilibri tra i poteri dello Stato.
Ordine del giorno 9/1917/22 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare un adeguato monitoraggio e a presentare una relazione alle Camere sull'impatto della nuova normativa costituzionale sull'ordinamento giudiziario e sull'andamento dei processi, inclusi dati aggiornati sul tasso di riforma delle decisioni in appello, e a riferire sulle misure finanziarie, organizzative e di personale previste per l'attuazione.
Ordine del giorno 9/1917/18 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a garantire, nelle iniziative legislative ordinarie conseguenti alla riforma costituzionale in esame, che la magistratura requirente mantenga piena indipendenza e autonomia e non sia collocata, direttamente o indirettamente, sotto il potere esecutivo.
Ordine del giorno 9/1917/2 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare iniziative normative per garantire il rispetto della parità di genere nella designazione dei componenti laici e togati dei Consigli superiori della magistratura.
Ordine del giorno 9/1917/4 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare un adeguato monitoraggio degli effetti della nuova normativa costituzionale e a presentare una relazione alle Camere entro cinque mesi dall'entrata in vigore, verificando il rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, le garanzie del giusto processo e la congruita del meccanismo di selezione per sorteggio.
Ordine del giorno 9/1917/17 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a valutare gli effetti delle disposizioni sulla riforma della magistratura, al fine di non ridimensionare il sistema di autogoverno concepito dai Costituenti e di escludere il metodo del sorteggio per la nomina dei membri indicati dal Parlamento in seduta comune.
Ordine del giorno 9/1917/36 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare le iniziative necessarie per specificare che l'obbligo di esercizio dell'azione penale si applica nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Ordine del giorno 9/1917/7 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile a correggere possibili distorsioni in materia di parità di genere e a garantire un'equa rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli superiori della magistratura.
Ordine del giorno 9/1917/14 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare un monitoraggio e a presentare una relazione al Parlamento sull'impatto della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, dando conto anche del tasso di riforma delle decisioni in appello e verificando il rispetto dell'indipendenza della magistratura e l'effetto sui tempi dei processi.
Ordine del giorno 9/1917/13 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare un adeguato monitoraggio degli effetti applicativi della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e a presentare una relazione alle Camere entro cinque mesi dall'entrata in vigore, con particolare riferimento alle criticità organizzative e alle risorse necessarie.
Ordine del giorno 9/1917/16 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a favorire, nell'ambito delle iniziative legislative di attuazione del provvedimento sulla separazione delle carriere, l'adozione di una disciplina che assicuri l'indipendenza della magistratura requirente e garantisca la piena effettività del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Ordine del giorno 9/1917/15 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo, in sede di attuazione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, a mantenere l'attuale composizione e funzionamento dei consigli giudiziari distrettuali, per consentire una sintesi tra le esigenze degli uffici requirenti e giudicanti e il miglior coordinamento per il funzionamento complessivo della giustizia.
Ordine del giorno 9/1917/24 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a verificare gli effetti applicativi del disegno di legge costituzionale e a riferirne alle Camere, con particolare riguardo agli effetti della separazione delle magistrature sull'enfatizzazione del ruolo di parte del pubblico ministero, sulle garanzie del giusto processo e sulla permanenza della magistratura requirente fuori dalla sfera di influenza dell'esecutivo.
Ordine del giorno 9/1917/23 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare un adeguato monitoraggio degli effetti della nuova normativa costituzionale e a presentare una relazione alle Camere entro quattro mesi dall'entrata in vigore, con dati sull'impatto sull'ordinamento giudiziario, sui tempi dei processi e sull'efficacia del sistema di selezione per sorteggio dei componenti dei due Consigli superiori della magistratura.
Ordine del giorno 9/1917/5 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a effettuare un adeguato monitoraggio degli effetti della nuova normativa costituzionale e a presentare una relazione alle Camere entro dieci mesi dall'entrata in vigore, verificando il rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, le garanzie del giusto processo e gli effetti della riforma sulla velocità dei processi civili e penali.
Ordine del giorno 9/1917/10 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a riconsiderare il contenuto e l'opportunità del provvedimento sulla separazione delle carriere della magistratura, con particolare riguardo allo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e all'istituzione dell'Alta corte disciplinare, valutandone la compatibilità con i principi costituzionali.
Ordine del giorno 9/1917/31 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a valutare gli effetti delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del provvedimento al fine di includere i provvedimenti disciplinari tra le materie di competenza dei Consigli superiori della magistratura.
Ordine del giorno 9/1917/35 DDL n. 1917 (16/01/2025, respinta). Impegna il governo a prevedere, nelle iniziative legislative attuative dell'articolo 8 comma 1, che il sorteggio per la composizione dei Consigli superiori della magistratura avvenga esclusivamente tra i magistrati che intendono candidarsi e che il numero dei sorteggiati sia pari al quintuplo dei magistrati eleggibili.