Dl 116/2025: disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in…: come hanno votato deputati e partiti
Il 01/10/2025 la Camera ha approvato in votazione finale «Dl 116/2025: disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi» (atto n. 2623): 137 voti favorevoli, 85 contrari, 3 astenuti.
Di cosa parla
Il disegno di legge mira a contrastare le attività illecite legate ai rifiuti, con particolare focus sulla bonifica della Terra dei Fuochi e sul sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
Fratelli d'Italia (FDI)
73
0
0
43
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
0
41
0
29
contro
Lega - Salvini Premier (LEGA)
34
0
0
30
a favore
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE (FI-PPE)
28
0
0
24
a favore
Movimento 5 Stelle (M5S)
0
32
0
17
contro
Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe (APERRE)
Sul provvedimento si è votato altre 78 volte: ogni voto ha i risultati per gruppo e il voto di ogni deputato.
Emendamento 1.17 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di sostituire, nel capoverso del numero 4) della lettera b), le parole «è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria» con le parole «applica, con una ordinanza-ingiunzione, la correlata sanzione amministrativa pecuniaria», precisando che l'atto avviene ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 689/1981.
Emendamento 1.21 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nella lettera a) del comma 1 del capoverso «Art. 255-bis», le parole «o degli animali» dopo «delle persone», includendo esplicitamente gli animali tra i soggetti la cui salute rileva ai fini dell'aggravante.
Emendamento 1.41 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nel primo periodo del capoverso introdotto dal numero 4) della lettera d), la multa da cinquemila a venticinquemila euro, e, nel secondo periodo, la multa da venticinquemila a centomila euro, affiancando così una sanzione pecuniaria alle pene detentive già previste.
Emendamento 1.38 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di sopprimere, nel numero 1) della lettera a) del capoverso 1-bis introdotto dalla lettera d) numero 2), le parole «o di porzioni estese o significative», restringendo la fattispecie all'intero territorio interessato.
Emendamento 1.50 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere in fondo al capoverso 3-bis della lettera e), numero 3), un periodo che inasprisce la pena (aumento da un terzo alla metà) quando i fatti sono commessi in aree naturali protette o vincolate, oppure in danno a specie animali o vegetali protette.
Emendamento 1.36 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nel primo periodo del comma 3 del capoverso «Art. 255-ter», le parole «nel sottosuolo,» dopo «li immettono», estendendo il divieto anche all'immissione di rifiuti nel sottosuolo.
Emendamento 1.18 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, in fondo al capoverso del numero 4) della lettera b), un periodo che destina almeno il 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie al finanziamento di iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare attenzione ai temi dell'economia circolare.
Emendamento 1.37 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, in fondo alla lettera c) del comma 1, un nuovo capoverso «Art. 255-quater» che estende le disposizioni sugli articoli 255, 255-bis e 255-ter anche all'abbandono o deposito nell'ambiente, nonché all'immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di oggetti o materiali diversi dai rifiuti.
Emendamento 9-bis.01 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 9-bis del DDL, il cui testo non è riportato nel documento.
Emendamento 9.6 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge dopo il comma 1 un nuovo comma 1-bis che obbliga il Commissario unico a trasmettere semestralmente alle Camere una relazione sugli interventi e sulle attivita svolte, precisando che la prima relazione deve coprire anche le attivita gia svolte ai sensi del decreto-legge n. 25 del 2025 ed essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Emendamento 2-bis.1 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di sopprimere nell'alinea del comma 1 le parole sulla durata minima e massima dell'interdizione e di aggiungere un comma 2-bis che stabilisce una durata da cinque a sette anni per l'interdizione nei casi di condanna a reclusione non superiore a tre anni per i delitti del primo comma.
Emendamento 1.48 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3-bis, lettera a), numero 2), le parole «o urbana» dopo «anche agraria», estendendo il riferimento alla bonifica anche agli ambiti urbani.
Emendamento 1.33 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nel numero 2) della lettera a) del comma 2 del capoverso «Art. 255-ter», le parole «o urbana» dopo «, anche agraria», estendendo l'aggravante anche alle aree a destinazione urbana.
Emendamento 9.7 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge dopo il comma 2 due nuovi commi che autorizzano una spesa di 30 milioni di euro per il 2025 per rafforzare i programmi di screening e monitoraggio epidemiologico del Commissario unico, coprendola mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Emendamento 9-bis.02 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 9-bis del DDL, il cui testo non è riportato nel documento.
Emendamento 2.7 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, dopo la lettera b), una lettera b-bis) che eleva le pene per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies), porta a due anni il minimo al primo comma e a dieci anni il massimo al secondo comma, sopprime il requisito «estese o significative» al numero 1) e aggiunge «o urbana» dopo «anche agraria» al numero 2).
Emendamento 1.39 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nel numero 2) della lettera a) del capoverso 1-bis introdotto dalla lettera d) numero 2), le parole «o urbana» dopo «, anche agraria», estendendo l'aggravante alle aree a destinazione urbana.
Emendamento 1.45 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nell'alinea della lettera a) del capoverso 3-bis introdotto dal numero 3) della lettera e), le parole «, degli animali» dopo «delle persone», includendo gli animali tra i soggetti tutelati ai fini dell'aggravante.
Emendamento 2.6 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di sostituire il numero 2) della lettera b) con una nuova formulazione che inasprisce la pena (aumento dalla metà a due terzi) quando dal fatto deriva pericolo di compromissione di aree protette o vincolate, oppure danno a specie animali o vegetali protette.
Emendamento 1.44 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di sostituire la parola «o» con la parola «e» nel numero 7) della lettera d), rendendo cumulative (anziche' alternative) le pene previste fino a due anni.
Emendamento 9.1 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aumentare lo stanziamento al comma 1 da 15 milioni di euro per il 2025 a 50 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026 e 100 milioni per il 2027, coprendo la maggiore spesa tramite la soppressione delle autorizzazioni di spesa per il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria previste dalla legge n. 213 del 2023.
Emendamento 1.7 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, dopo il primo periodo del capoverso della lettera b), numero 1), un periodo che destina le ammende riscosse dall'ente accertatore ai comuni dove si è verificato l'abbandono, riservandole a interventi di bonifica.
Emendamento 5.1 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere un comma 01 che modifica il codice antimafia inserendo «l'ambiente» tra i settori economici rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, con conseguente aggiornamento della rubrica dell'articolo.
Emendamento 1.4 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nel primo periodo del capoverso introdotto dal numero 1) della lettera b), le parole «nel sottosuolo o» dopo «ovvero li immette», includendo il sottosuolo tra le destinazioni vietate per l'immissione di rifiuti.
Emendamento 1.25 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, dopo la lettera b) del comma 1 del capoverso «Art. 255-bis», una nuova lettera b-bis) che prevede come aggravante il fatto che la condotta comprometta la resilienza degli ecosistemi, la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici o la loro biodiversità.
Emendamento 1.20 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, nell'alinea del comma 1 del capoverso «Art. 255-bis» della lettera c), le parole «nel sottosuolo o» dopo «li immette», estendendo così il divieto anche all'immissione di rifiuti nel sottosuolo.
Emendamento 1.24 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nel numero 2) della lettera a) del comma 1 del capoverso «Art. 255-bis», le parole «o urbana» dopo «, anche agraria», estendendo l'aggravante anche alle aree a destinazione urbana.
Emendamento 2-bis.01 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 2-bis del DDL, il cui testo non è riportato nel documento.
Emendamento 11.3 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere due nuovi commi che autorizzano una spesa di 5 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni per il 2026 a favore dei comuni dell'Isola d'Elba per opere di somma urgenza e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, con copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Emendamento 9-bis.01000 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 9-bis del DDL, il cui testo non è riportato nel documento.
Emendamento 1.30 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nella lettera a) del comma 2 del capoverso «Art. 255-ter», le parole «o degli animali» dopo «delle persone», includendo gli animali tra i soggetti tutelati ai fini dell'aggravante.
Emendamento 1.2 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, prima della lettera a), una nuova lettera 0a) che inserisce un comma 9-bis all'articolo 29-decies, stabilendo che dopo due diffide allo stesso gestore per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione integrata ambientale e dispone la chiusura dell'installazione.
Emendamento 1.11 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere alla lettera b), numero 1), del comma 1 una sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per tre mesi ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, applicabile in caso di violazione delle disposizioni sullo scarico di acque reflue.
Emendamento 2.5 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di modificare il primo comma dell'articolo 452-quaterdecies aggiungendo al novero delle condotte le parole «usa, trasforma» e «disperde» accanto a «trasferisce, abbandona», e di elevare la riduzione della pena da «sino alla metà» a «da un terzo alla metà».
Emendamento 1.19 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Sostituisce nell'alinea del numero 4) della lettera b) le parole «è inserito il seguente» con «sono inseriti i seguenti» e aggiunge un nuovo comma 1-quater che vincola almeno il 30 per cento delle sanzioni pecuniarie a iniziative di educazione ambientale, prevedendo anche una relazione annuale delle amministrazioni locali al Ministero dell'ambiente entro il 31 marzo.
Emendamento 1.34 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, dopo il comma 2 del capoverso «Art. 255-ter», un nuovo comma 2-bis che aumenta la pena da un terzo alla metà quando i fatti sono commessi in aree protette o sottoposte a vincolo, oppure in danno a specie animali o vegetali protette.
Emendamento 9.2 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di sostituire ai commi 1 e 2 l'importo di 15 milioni di euro con 150 milioni di euro.
Emendamento 2.9 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere «o degli animali» dopo «delle persone» nell'alinea della lettera c), di sopprimere le parole «estese o significative» al numero 1), e di introdurre una nuova lettera b-bis) che aggrava la pena quando il fatto è commesso in aree naturali protette, Rete Natura 2000 o aree sottoposte a vincolo.
Emendamento 5.2 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere un comma 1-ter che estende l'obbligo dell'informazione antimafia a tutte le imprese operanti nel settore delle bonifiche, incluse quelle in forma consortile o in raggruppamento temporaneo, con conseguente aggiornamento della rubrica dell'articolo.
Emendamento 1.26 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, dopo il comma 1 del capoverso «Art. 255-bis», un nuovo comma 1-bis che aumenta la pena da un terzo alla metà quando il fatto è commesso in un'area naturale protetta, sottoposta a vincolo paesaggistico o in danno a specie animali o vegetali protette.
Emendamento 1.15 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere alla lettera b), numero 3), del comma 1 due periodi che prevedono il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi in caso di abbandono di rifiuti con veicolo a motore, e che estendono la competenza ad accertare e applicare la sanzione anche ai soggetti indicati dalla legge n. 689/1981.
Emendamento 1.49 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3-bis, lettera a), un nuovo numero 2-bis) che include tra gli oggetti di tutela la qualità del suolo e delle colture in relazione alla ricaduta di polveri sottili e di composti cancerogeni come diossine e idrocarburi policiclici aromatici.
Emendamento 2.8 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, all'interno delle modifiche della lettera c) del comma 1, un nuovo capoverso che inasprisce la pena (aumento dalla metà a due terzi) quando dal fatto di cui al primo comma deriva pericolo di compromissione di aree naturali protette o vincolate, oppure danno a specie animali o vegetali protette.
Emendamento 2.1000 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, dopo la lettera a) del comma 1, una nuova lettera a-bis) che modifica l'articolo 157 del codice penale triplicando i termini di prescrizione per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo.
Emendamento 1.53 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere una nuova lettera h-bis) che modifica l'articolo 261-bis del codice penale sostituendo, in tutti i commi da 1 a 14, le sanzioni previste con sanzioni più severe, in molti casi trasformando l'arresto in reclusione e aumentando i massimi edittali.
Emendamento 2.2 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, dopo la lettera a) del comma 1, una lettera a-bis) che inserisce all'articolo 165 del codice penale un comma secondo cui la sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per reati ambientali e delitti del titolo VI-bis, è subordinata al recupero e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Emendamento 1.16 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere alla lettera b), numero 3), del comma 1 disposizioni che vincolano il 50 per cento delle ammende e delle sanzioni amministrative riscosse per abbandono di rifiuti al finanziamento del contrasto a tale fenomeno, con modalità attuative stabilite con decreto interministeriale entro novanta giorni.
Emendamento 1.6 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, primo periodo, le parole «o li disperde nell'ambiente terrestre o marino» dopo «nelle acque superficiali o sotterranee», ampliando l'ambito della condotta punita.
Emendamento 9.5 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge dopo il comma 1 un nuovo comma 1-bis che obbliga il Commissario unico a trasmettere semestralmente alle Camere una relazione sugli interventi realizzati, sulle attivita svolte e sulle eventuali criticita rilevate, per l'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
Emendamento 3.1 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere un comma 01 che inserisce nell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale una nuova lettera f-sexies) per consentire le intercettazioni telefoniche per i delitti ambientali di cui agli articoli 255-ter, 256 (commi 1-bis e 3), 256-bis e 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Emendamento 1.43 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, dopo il capoverso 3-bis introdotto dal numero 5) della lettera d), un nuovo capoverso 3-bis.1 che aumenta la pena da un terzo alla metà quando i fatti riguardano rifiuti pericolosi commessi in aree protette, sottoposte a vincolo o in danno a specie animali o vegetali protette.
Emendamento 1.42 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, nel numero 2) della lettera a) del capoverso 3-bis introdotto dal numero 5) della lettera d), le parole «o urbana» dopo «, anche agraria», estendendo l'aggravante alle aree a destinazione urbana.
Emendamento 1.1 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere all'articolo 29-decies del decreto legislativo vigente un nuovo comma 9-bis che prevede, dopo due diffide per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale e, in caso di ulteriori violazioni, la revoca e la chiusura dell'installazione, con possibilità di nuova istanza solo dopo un periodo minimo di sei mesi.
Emendamento 1.40 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, dopo il capoverso 1-bis introdotto dalla lettera d) numero 2), un nuovo capoverso 1-bis.1 che aumenta la pena da un terzo alla metà quando i fatti riguardano rifiuti pericolosi e sono commessi in aree protette o sottoposte a vincolo, oppure in danno a specie protette.
Emendamento 2.3 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, dopo la lettera a) del comma 1, una lettera a-bis) che inserisce all'articolo 165 del codice penale un comma secondo cui la sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per reati ambientali e delitti del titolo VI-bis, è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi.
Emendamento 1.3 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di sostituire il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 29-quaterdecies prevedendo, per l'esercizio non autorizzato di una discarica, pene della reclusione da uno a tre anni e multa da 5.000 a 25.000 euro (da tre a sei anni e multa da 25.000 a 100.000 euro per rifiuti pericolosi), con confisca dell'area in caso di condanna, fermi gli obblighi di bonifica.
Emendamento 1.29 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Aggiunge, dopo il primo periodo del comma 3 del capoverso «Art. 255-bis», un periodo che prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ai sensi del codice della strada.
Emendamento 6.1 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, alla lettera a) del comma 1, un numero 01) che introduce sanzioni pecuniarie a carico degli enti per i reati di incendio boschivo (articolo 423-bis), con quote differenziate a seconda della gravità del fatto e della presenza di aggravanti.
Emendamento 2.4 DDL n. 2623 (30/09/2025, respinta). Propone di aggiungere, dopo la lettera a) del comma 1, una lettera a-bis) che modifica l'articolo 452-quinquies, primo comma, sostituendo la riduzione della pena «da un terzo a due terzi» con «di un terzo».
Ordine del giorno 9/2623/8 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a stanziare nella prossima legge di bilancio risorse adeguate per i territori toscani colpiti dalle recenti alluvioni, a rafforzare gli investimenti contro il dissesto idrogeologico e ad adottare una pianificazione strutturale degli interventi di protezione civile superando la logica emergenziale.
Ordine del giorno 9/2623/5 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a recepire la direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, a inserire nel Codice penale i delitti contro il patrimonio agroalimentare e gli animali, a rafforzare la lotta all'abusivismo edilizio e ad accelerare la bonifica dei siti di interesse nazionale inquinati.
Ordine del giorno 9/2623/1 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile a garantire, senza ulteriori ritardi, l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione alle famiglie colpite dal sisma del 2023 nei territori della provincia di Perugia.
Ordine del giorno 9/2623/7 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a riproporre e rafforzare, a partire dalla prossima legge di bilancio, il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), estendendolo almeno per il triennio successivo al 2025 con risorse non inferiori a 160 milioni di euro annui.
Ordine del giorno 9/2623/4 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a dare piena attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo avviando urgentemente le bonifiche nella Terra dei Fuochi e a condurre un'indagine epidemiologica sugli animali presenti nell'area.
Ordine del giorno 9/2623/19 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a destinare, a partire dalla prossima legge di bilancio, specifiche risorse per la formazione del personale della giustizia, delle forze di polizia giudiziaria e dei magistrati nel contrasto ai delitti ambientali.
Ordine del giorno 9/2623/6 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a predisporre un'indagine epidemiologica su persone e fauna nella Terra dei Fuochi, a realizzare una rete di videosorveglianza contro gli sversamenti illeciti e a consentire alle associazioni no profit iscritte al RUNTS il patrocinio gratuito nei procedimenti legati alla tutela ambientale.
Ordine del giorno 9/2623/10 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a promuovere, d'intesa con le Regioni, l'adozione di criteri che escludano la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti nelle aree già caratterizzate da elevata saturazione impiantistica, per garantire un'equa distribuzione territoriale degli impianti.
Ordine del giorno 9/2623/3 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a stanziare ulteriori risorse per le bonifiche della Terra dei Fuochi (almeno 15 milioni aggiuntivi nel 2025 per raggiungere i 30 milioni indicati dal Commissario) e a prevedere investimenti pluriennali per completare tutte le operazioni di bonifica dei terreni agricoli nel perimetro dell'area.
Ordine del giorno 9/2623/2 DDL n. 2623 (01/10/2025, respinta). Impegna il governo a stanziare risorse per bonificare i siti pubblici della Terra dei Fuochi, per mitigare i danni dell'incendio nell'impianto di Teano, e a rafforzare il personale delle forze dell'ordine nei territori a forte presenza di criminalita organizzata.