D.l. 137/24 - Norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale…: come hanno votato senatori e partiti
Il 05/11/2024 il Senato ha approvato in votazione finale «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria» (atto n. S.1256): 75 voti favorevoli, 0 contrari, 44 astenuti. È diventato legge n. 171 del 18/11/2024.
Di cosa parla
Il disegno di legge mira a contrastare l'aumento degli episodi di violenza contro il personale sanitario e socio-sanitario durante l'esercizio delle loro funzioni. Prevede inoltre misure per prevenire e punire il danneggiamento delle strutture e dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
FdI
47
0
0
9
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
Sul provvedimento si è votato altre 31 volte: ogni voto ha i risultati per gruppo e il voto di ogni senatore.
Em. 1.20, Bazoli e altri (05/11/2024). Propone di sostituire al comma 1 la parola «cinque» con «quattro», riducendo la pena massima da cinque a quattro anni di reclusione.
Em. 2.7, Cucchi e altri (05/11/2024). Propone di sostituire la lettera b) del comma 1 con una nuova disposizione che introduce un caso di flagranza differita: chi risulta autore di reati non colposi commessi in strutture sanitarie contro professionisti sanitari, documentati da materiale video-fotografico o informatico, puo' essere arrestato entro quarantotto ore dal fatto.
Em. 1.18, Mazzella e altri (05/11/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole «o comunque» con la parola «comunque», modificando la congiunzione usata per coordinare le circostanze della fattispecie penale.
Emm. 1.12, 1.13 e 1.14 (05/11/2024). Propone di sopprimere le parole «ivi esistenti o comunque» nel capoverso del comma 1, restringendo cosi' il riferimento alle cose destinate al servizio sanitario senza la specificazione di localizzazione.
Em. 1.102, Scalfarotto (05/11/2024). Propone di abbassare la pena massima prevista al comma 1 da cinque a tre anni di reclusione e di ridurre la pena per il reato base di danneggiamento all'articolo 635, terzo comma, del codice penale da cinque anni a tre anni, portando il minimo a sei mesi, oltre ad adeguare la rubrica.
Em. 2.14, Mazzella e altri (05/11/2024). Propone di sostituire al comma 1, lettera b), nel capoverso «1-bis», le parole «o comunque» con «esclusivamente», restringendo l'ambito della fattispecie ai soli casi in cui il fatto avvenga esclusivamente nelle circostanze ivi indicate.
Em. 1.100, Scalfarotto (05/11/2024). Propone di sostituire l'articolo con una nuova disposizione che, ferme le sanzioni penali, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 50.000 euro per chiunque danneggi beni destinati al servizio sanitario all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie, affidando al prefetto l'irrogazione della sanzione e demandando a un decreto ministeriale le modalità di destinazione dei proventi.
Em. 2.15, Mazzella e altri (05/11/2024). Propone di sostituire al comma 1, lettera b), nel capoverso «1-bis», le parole «o comunque» con «comunque», modificando la congiunzione coordinativa usata.
Em. 2.4, Bazoli e altri (05/11/2024). Propone di modificare la lettera a) del comma 1 sostituendo il riferimento all'articolo 583-quater, secondo comma, con un richiamo all'articolo 582 in presenza delle aggravanti di cui all'articolo 583-quater, comma 2, ai fini dell'arresto obbligatorio previsto dall'articolo 380 del codice di procedura penale.
Em. 2.2, Lopreiato e altri (05/11/2024). Propone di sostituire la lettera a) del comma 1 con due nuove lettere che inseriscono nell'articolo 380 del codice di procedura penale il reato di lesioni personali a personale sanitario (articolo 583-quater, secondo comma) tra i casi di arresto obbligatorio, e modificano l'articolo 381 adeguando il riferimento ai commi rilevanti.
Emm. 2.5 e 2.100 (05/11/2024). Propone di sopprimere la lettera b) del comma 1, eliminando cosi' l'intera parte dell'articolo che introduceva nuove disposizioni sull'arresto in flagranza differita nelle strutture sanitarie.
Em. 1.21, Lopreiato e altri (05/11/2024). Propone di aggiungere al comma 1 un periodo finale che prevede l'aumento della pena anche quando il fatto è commesso all'interno o nelle pertinenze di un reparto di emergenza-urgenza.
Em. 3.9, Lopreiato e altri (05/11/2024). Propone di sostituire l'articolo con una nuova disposizione che ammette la persona offesa dal reato di lesioni aggravate ai danni di personale sanitario al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito, con uno stanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Em. 2.9, Lopreiato e altri (05/11/2024). Propone di inserire, dopo la parola «cose» nel capoverso 1-bis della lettera b), le parole «mobili o immobili», precisando la natura dei beni tutelati dalla disposizione.
Em. 1.4, Cucchi e altri (05/11/2024). Propone di sopprimere al comma 1 le parole «o private», rendendo la norma applicabile solo alle strutture sanitarie pubbliche.
Emm. 2.12 e 2.13 (05/11/2024). Propone di sostituire, nel capoverso 1-bis della lettera b) del comma 1, le parole «ivi esistenti o comunque» con «mobili o immobili», qualificando la natura dei beni oggetto di tutela.
Em. 3.8, Castellone e altri (05/11/2024). Propone di sostituire l'articolo con una nuova disposizione che affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri la promozione, entro 60 giorni, di un concorso per una campagna nazionale di sensibilizzazione sulle conseguenze legali e morali delle aggressioni al personale sanitario, con uno stanziamento di 200.000 euro per il 2025.
Emm. 2.10 e 2.11 (05/11/2024). Propone di sopprimere le parole «ivi esistenti o comunque» nel capoverso 1-bis della lettera b) del comma 1, riducendo l'estensione dell'oggetto materiale tutelato dalla disposizione.
Em. 1.3, Castellone e altri (05/11/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole «strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private» con «strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza», limitando l'ambito applicativo della norma.
Em. 3.6, Castellone e altri (05/11/2024). Propone di sostituire l'articolo con una nuova disposizione che istituisce corsi di formazione per il personale sanitario, socio-sanitario e ausiliario sulla prevenzione delle aggressioni, la gestione dei conflitti e le tecniche di de-escalation, con uno stanziamento di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Em. 1.1, Bazoli e altri (05/11/2024). Propone di sostituire integralmente l'articolo 1 introducendo una nuova fattispecie penale che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa fino a 10.000 euro chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie e con violenza, minaccia o in occasione di lesioni aggravate, distrugga, deteriori o renda inservibili beni destinati al servizio sanitario, con pena aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
Em. 2.3, Cucchi e altri (05/11/2024). Propone di sostituire la lettera a) del comma 1 con una nuova disposizione che inserisce nell'articolo 381 del codice di procedura penale, tra i casi di arresto facoltativo, il delitto di lesioni a personale sanitario (articolo 583-quater, secondo comma) e il danneggiamento aggravato (articolo 635, terzo comma).
Em. 1.17, Mazzella e altri (05/11/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole «o comunque» con la parola «esclusivamente», restringendo l'ambito di applicazione della fattispecie penale ai soli casi in cui il fatto avvenga esclusivamente nelle circostanze indicate.
Em. 2.8, Mazzella e altri (05/11/2024). Propone di sostituire, nel capoverso 1-bis della lettera b), le parole «cose ivi esistenti o comunque destinate» con «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati», circoscrivendo cosi' l'ambito oggettivo della norma alle sole dotazioni specifiche del servizio sanitario.
Em. 1.5, Mazzella e altri (05/11/2024). Propone di inserire al comma 1, dopo le parole «pubbliche o private», le parole «e sui mezzi mobili di soccorso», estendendo la tutela anche ai mezzi mobili di soccorso.
Em. 1.19, Cucchi e altri (05/11/2024). Propone di abbassare il minimo edittale della pena detentiva prevista al comma 1 da un anno a tre mesi di reclusione.
Em. 1.103, Il Relatore (05/11/2024, approvata). Propone di correggere il riferimento normativo all'articolo 635 del codice penale da «secondo comma» a «terzo comma», di precisare che le condotte rilevanti sono quelle previste dall'articolo 583-quater secondo comma, di aggiungere la specificazione «mobili o immobili altrui» e di apportare conseguenti adeguamenti all'articolo 2, compreso l'inserimento di un riferimento al quarto comma dell'articolo 635 e all'articolo 550.
Em. 3.3, Castellone e altri (05/11/2024). Propone di sostituire l'articolo con una nuova disposizione che obbliga le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private a collocare cartelli informativi sulle sanzioni previste dal decreto, con modelli definiti entro sessanta giorni da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.