D-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech: come hanno votato senatori e partiti
Il 26/04/2023 il Senato ha approvato in votazione finale «Dl 25/2023: disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech» (atto n. S.605): 79 voti favorevoli, 0 contrari, 39 astenuti. È diventato legge n. 52 del 10/05/2023.
Di cosa parla
Il disegno di legge disciplina l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari in formato digitale e introduce misure di semplificazione per la sperimentazione di tecnologie FinTech.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
FdI
48
0
0
11
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
Sul provvedimento si è votato altre 21 volte: ogni voto ha i risultati per gruppo e il voto di ogni senatore.
Em. 20.100, Borghesi e Garavaglia (26/04/2023, approvata). Modifica l'articolo 20 sostituendo alla lettera c) del comma 4 il richiamo ai requisiti dell'articolo 24, comma 3, e inserendo nel comma 5 la parola «ulteriori» davanti a «requisiti», precisando la natura aggiuntiva di tali condizioni.
Emm. 13.100 e 13.301 (26/04/2023, approvata). Propone di sostituire il comma 2 con una nuova formulazione che obbliga il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT a garantire correttezza, completezza e aggiornamento continuo delle evidenze sull'emissione, nonché l'integrità e la sicurezza del sistema anche ai fini del contrasto al riciclaggio.
Em. 12.100, Turco e altri (26/04/2023). Aggiunge un comma 6-bis all'articolo 12 che obbliga Consob, Banca d'Italia e IVASS a garantire la trasparenza delle emissioni di strumenti finanziari digitali mettendo a disposizione del pubblico fogli informativi analitici sull'emittente, sui rischi, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.
Em. 2.100, Garavaglia e Borghesi (26/04/2023, approvata). Modifica l'articolo 2 sostituendo il riferimento ai titoli «dal II al VII» con «I, II, III e V» e aggiungendo, alla lettera d), anche i titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi da quelli italiani.
Em. 7.100, Garavaglia e Borghesi (26/04/2023, approvata). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole relative alla rilevazione al termine della giornata contabile, la possibilità di utilizzare ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g).
Em. 33.2, Turco e altri (26/04/2023). Propone di inserire al comma 1, dopo il primo periodo, un nuovo periodo che impone una previa comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS prima dello svolgimento di attività rientranti nella nozione di servizi e attività di investimento.
Em. 30.100, Borghesi e Garavaglia (26/04/2023, approvata). Sostituisce nell'articolo 30, comma 3, le parole «Agli intermediari» con «Ai soggetti», ampliando l'ambito dei destinatari della disposizione.
Em. 28.100, Borghesi e Garavaglia (26/04/2023, approvata). Apporta diverse modifiche all'articolo 28: sostituisce «del presente decreto» con «della legge di conversione del presente decreto» al comma 1, aggiunge un riferimento agli strumenti di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c) del decreto legislativo n. 58/1998 alla lettera a-bis) del comma 2, ridefinisce la lettera g) del comma 2 sulle modalità della giornata contabile, e sopprime la parola «d),» al comma 3.
Em. 30.1, Croatti e altri (26/04/2023). Sostituisce nel comma 2 dell'articolo 30 la sanzione fissa compresa tra 25.000 euro e 5 milioni di euro con una sanzione pari al 20% del controvalore nominale dell'emissione, comunque non inferiore a 25.000 euro.
Em. 3.100, Garavaglia e Borghesi (26/04/2023, approvata). Sostituisce nell'articolo 3, comma 1, la congiunzione nella lista delle autorità competenti, passando da «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti» a «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti», uniformando la struttura della disposizione.
Em. 23.100, Cottarelli (26/04/2023). Aggiunge un'ulteriore lettera c-bis) all'articolo 23, comma 2, per includere tra i criteri di delega la verifica che gli investitori dispongano di capacità, competenze ed esperienza adeguata, compresa la conoscenza della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli standard MiFID.
Em. 10.100, Borghesi e Garavaglia (26/04/2023, approvata). Sostituisce all'articolo 10, comma 2, le parole «a quanto previsto» con «alle modalità di tenuta previste», precisando il riferimento normativo per la tenuta dei registri.
Em. 32.100, Garavaglia e Borghesi (26/04/2023, approvata). Propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole «in un elenco provvisorio», la precisazione che l'inserimento avviene se in possesso dei requisiti e secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
Em. 28.101, Cottarelli (26/04/2023). Aggiunge un comma 4-bis all'articolo 28 che incarica la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, di adottare entro sessanta giorni un regolamento sui principi di tutela delle persone fisiche nelle operazioni OTC su strumenti finanziari digitali, richiedendo ai gestori di MTF-DLT o SS-DLT che ammettono persone fisiche nei mercati OTC di verificarne preventivamente capacità, competenze ed esperienza, secondo standard analoghi a quelli MiFID.
Em. 27.100 (testo 2), Garavaglia e Borghesi (26/04/2023, approvata). Modifica l'articolo 27 ridefinendo le competenze della Consob (lettera a del comma 1) in materia di emissione digitale, trasparenza e tutela degli investitori, precisando il perimetro della vigilanza sui responsabili del registro (comma 3) ed estendendo la sanzione del comma 7 ai soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 che controllano o offrono servizi di accesso agli strumenti finanziari digitali.
Em. 3.2, Turco e altri (26/04/2023). Aggiunge all'articolo 3, comma 1, dopo le parole «sono eseguiti» l'inciso «, in forza di titolo idoneo,», richiedendo che il trasferimento di strumenti finanziari digitali sia sorretto da un titolo giuridico idoneo.
Em. 1.100, Garavaglia e Borghesi (26/04/2023, approvata). Aggiunge alla lista di definizioni dell'articolo 1 la lettera v-bis), che definisce «stabiliti in Italia» i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica.
Em. 17.100, Borghesi e Garavaglia (26/04/2023, approvata). Inserisce all'articolo 17, comma 1, la parola «esclusivamente» dopo «possono essere controllati», limitando così in modo esplicito i soggetti autorizzati a controllare i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali.
Em. 2.4, Croatti e altri (26/04/2023). Aggiunge un comma 2-bis all'articolo 2 per escludere dall'ambito di applicazione del Capo gli strumenti finanziari non destinati alla negoziazione su un MTF-DLT e non oggetto dei servizi di investimento elencati nell'articolo 1, comma 5, del TUF.
Em. 2.1, Turco e altri (26/04/2023). Aggiunge all'articolo 2, comma 1, lettera a) le parole che limitano l'ambito di applicazione alle azioni ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o sistema multilaterale il cui emittente abbia una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro.
Em. 26-bis.100, Garavaglia e Borghesi (26/04/2023, approvata). Aggiunge un comma 1-bis all'articolo 26-bis per modificare il decreto legislativo n. 231/2007, sopprimendo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 e inserendo un comma 6-bis che include tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio i prestatori di servizi relativi a società e trust la cui attività sia riservata a operatori soggetti a licenza o registrazione nazionale.