D-l 1/2023 - gestione flussi migratori: come hanno votato senatori e partiti
Il 23/02/2023 il Senato ha approvato in votazione finale «Dl 1/2023: disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori» (atto n. S.553): 84 voti favorevoli, 61 contrari, 0 astenuti. È diventato legge n. 15 del 24/02/2023.
Di cosa parla
Il disegno di legge prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 2023, contenente misure urgenti per la gestione dei flussi migratori.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
FdI
47
0
0
10
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
Em. 1.46, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire, al comma 1 lettera b) capoverso «2-bis» lettera b), le parole relative alla raccolta di dati con una formulazione che garantisce la possibilità di ottenere un'informativa completa dopo lo sbarco e di manifestare la volontà di richiedere asilo una volta terminate le operazioni di sbarco, come previsto dalla normativa vigente.
Em. 1.56 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Aggiunge, in fondo alla lettera c) del capoverso «comma 2-bis», una previsione che il porto di sbarco debba essere individuato dalle autorità competenti, salvo deroghe motivate, tra i porti sicuri di primo sbarco più prossimi alle zone di salvataggio, al fine di ridurre il malessere delle persone soccorse ed evitare oneri ingiustificati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.
Em. 1.140, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire, nel comma 1 lettera b) capoverso «2-sexies» quinto periodo, le parole «si applicano» fino alla fine con le seguenti: le sanzioni non si applicano in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis, accertata successivamente allo sbarco.
Emm. 1.38, 1.39, 1.40 e 1.203 (23/02/2023). Propone di sopprimere, nella lettera b) del capoverso 2-bis (comma 1, lettera b), le parole a partire da «e, in caso di interesse» fino alla fine della lettera, eliminando così quella parte della disposizione.
Em. 1.123 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di ridurre la sanzione amministrativa prevista nel capoverso «2-sexies» sostituendo l'importo «da euro 2.000 a euro 10.000» con «da euro 100 a euro 500».
Em. 1.16, Parrini e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere interamente la lettera b) del comma 1, eliminando così tutte le modifiche che quella lettera introduce al testo vigente.
Emm. 1.85, 1.86 e 1.87 (23/02/2023). Propone di sopprimere interamente la lettera f) del capoverso 2-bis (comma 1, lettera b), eliminando la relativa condizione richiesta per la legittimità del transito o della sosta nel mare territoriale.
Em. 1.27, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire, nella lettera a) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1, le parole da «opera» fino alla fine con una formulazione che richiede che la nave sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnica relativi alla nave, al suo equipaggiamento, all'addestramento dell'equipaggio per le attività di soccorso e alle prescrizioni delle convenzioni internazionali pertinenti.
Em. 1.103, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere, nel capoverso «comma 2-ter», le parole che iniziano con «fatta salva» fino alla fine del capoverso, eliminando la clausola di salvaguardia ivi contenuta.
Em. 1.76, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Aggiunge, in fondo alla lettera d) del capoverso «comma 2-bis», un periodo che impone che il porto di sbarco assegnato sia un porto sicuro ai sensi delle norme internazionali e che l'assegnazione avvenga secondo i criteri delle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale e dell'UNHCR.
Em. 1.13, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di aggiungere alla lettera a) del comma 1 un periodo finale che fa salvo, in ogni caso, il rispetto delle convenzioni internazionali sul soccorso in mare (SOLAS, SAR, UNCLOS) e dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale di soccorso in mare.
Em. 1.93, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere le parole «più vicino e sicuro» alla fine della lettera f) del capoverso «2-bis», specificando che il porto di sbarco verso cui la nave deve dirigersi deve essere il più vicino e sicuro.
Em. 1.136, Valente e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere il quarto periodo del capoverso «2-sexies» nella lettera b) del comma 1.
Em. 1.11 (1a parte), Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sopprimere le lettere a) e b) del comma 1, eliminando le modifiche che tali lettere apportano al testo del decreto.
Em. 1.96, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di inserire, dopo la lettera f) del capoverso «comma 2-bis», un nuovo periodo che chiarisce che l'obbligo di raggiungere il porto di sbarco non può mai impedire alla nave di effettuare un secondo soccorso né di trasferire i naufraghi già a bordo su un'altra nave per andare a soccorrerne altri a rischio di morte.
Emm. 1.19, 1.20 e 1.200 (23/02/2023). Propone di sopprimere il secondo periodo dell'alinea del capoverso «2-bis», al comma 1 lettera b).
Em. 1.141, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire, nel comma 1 lettera b) capoverso «2-sexies» quinto periodo, le parole «di una delle condizioni di cui al comma 2-bis» con «della condizione di cui alla lettera a) del comma 2-bis», restringendo il riferimento a una sola delle condizioni previste.
Em. 1.71, Nicita e altri (23/02/2023). Propone di sostituire, nella lettera d) del capoverso «2-bis», le parole «senza ritardo, per il completamento dell'intervento di soccorso» con «in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso», attenuando il vincolo di immediatezza nel raggiungimento del porto.
Em. 1.35, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire la lettera b) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1 con una versione che, dopo le operazioni di soccorso, prevede l'avvio di iniziative per informare le persone a bordo della possibilità di richiedere protezione internazionale, senza l'obbligo di raccogliere dati rilevanti.
Em. 1.82, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere la parola «dettagliata» dalla lettera e) del capoverso «2-bis», eliminando il requisito che le informazioni fornite alle autorità abbiano carattere dettagliato.
Em. 1.45, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di sostituire nella lettera b) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1 le parole «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con «una volta scesi a terra», rinviando l'adempimento al momento successivo allo sbarco con una formulazione più semplice.
Em. 1.8, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire integralmente l'articolo con una norma che stanzia 30 milioni di euro annui a partire dal 2023 per garantire la funzionalità degli uffici preposti alle procedure di asilo, ai permessi di soggiorno e all'immigrazione, anche per la stabilizzazione dei lavoratori a contratto in scadenza, con copertura a valere sul fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, e prevede la soppressione dell'articolo 2 e la modifica del titolo del disegno di legge.
Em. 1.50, Valente e altri (23/02/2023). Aggiunge, in fondo alla lettera b) del capoverso «2-bis», un riferimento esplicito alle disposizioni degli articoli 60 e 61 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), recepita con la legge n. 77 del 2013.
Em. 1.28, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere la parola «competenti» dalla lettera a) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1, modificando il riferimento alle autorità che rilasciano le certificazioni.
Em. 1.74, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Aggiunge, in fondo alla lettera d) del capoverso «comma 2-bis», un periodo che precisa che l'obbligo di raggiungere il porto non preclude al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi sopravvenuti dopo aver ricevuto l'assegnazione del porto.
Em. 1.26, Nicita e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere le parole «in via sistematica» dalla lettera a) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1, eliminando quell'avverbio che qualificava il modo in cui la nave opera.
Emm. 1.77, 1.78 e 1.79 (23/02/2023). Propone di sopprimere interamente la lettera e) del capoverso 2-bis (comma 1, lettera b), eliminando la relativa condizione richiesta per la legittimità del transito o della sosta nel mare territoriale.
Em. 1.36, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di sostituire, nella lettera b) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1, la parola «tempestivamente» con «ove possibile», rendendo meno cogente l'obbligo di informazione sulle domande di protezione internazionale.
Em. 1.68 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone due modifiche al capoverso «comma 2-bis»: sopprime le parole «senza ritardo» dalla lettera d) e sopprime le parole «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco» dalla lettera f), attenuando così i vincoli temporali imposti alle navi di soccorso.
Emm. 1.89 e 1.90 (23/02/2023). Propone di sopprimere, nel secondo periodo della lettera f) del capoverso 2-bis (comma 1, lettera b), le parole «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco», riducendo il contenuto di tale condizione.
Em. 1.21, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire il secondo periodo dell'alinea del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1 con due nuovi periodi: uno che obbliga le autorità a emettere senza ritardo le proprie indicazioni, e uno che in caso di inosservanza del divieto o del limite di navigazione prevede l'applicazione dell'articolo 1102 del codice della navigazione e una multa da 10.000 a 50.000 euro.
Emm. 1.104 e 1.105 (23/02/2023). Propone di sopprimere, al comma 1 lettera b), il capoverso «2-quater», eliminando la relativa disposizione dal testo.
Emm. 1.119 e 1.120 (23/02/2023). Propone di sopprimere, al comma 1 lettera b), il capoverso «2-sexies», eliminando la relativa disposizione dal testo.
Em. 1.94, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di aggiungere, dopo le parole «porto di sbarco» nella lettera f) del capoverso «2-bis», la precisazione «più sicuro assegnato», qualificando così il porto di destinazione come quello più sicuro tra quelli assegnati.
Em. 1.102, Parrini e altri (23/02/2023). Propone di modificare il capoverso «2-ter» sostituendo le parole «ai soli fini di» fino alla fine con «per assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumita'», ampliando cosi' la portata della clausola di deroga.
ODG G1.10, Nicita e altri (23/02/2023). Impegna il governo ad adottare iniziative, anche comunicative, per chiarire che l'espressione «senza ritardo» prevista per il raggiungimento del porto di sbarco non può in nessun caso pregiudicare la piena legittimità di qualsiasi intervento di soccorso in mare conforme al diritto internazionale e agli articoli 10 e 117 della Costituzione.
ODG G1.8, Valente e altri (23/02/2023). Impegna il governo a promuoversi nelle sedi europee e internazionali per l'istituzione di una missione europea di salvataggio nel Mediterraneo e ad adottare iniziative per rivedere la normativa europea al fine di redistribuire tra tutti gli Stati membri le persone soccorse.
Em. 1.101, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire il capoverso «comma 2-ter» con una formulazione che garantisce sempre il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai fini del soccorso e dell'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumita'.
Em. 1.126, Scalfarotto (23/02/2023). Propone di aggiungere, nel capoverso «2-sexies», dopo il primo periodo, un nuovo periodo che obbliga l'autorita' ad accertare preventivamente l'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilita' prima di avviare il procedimento sanzionatorio.
Em. 1.10, Scalfarotto (23/02/2023). Propone di sostituire il comma 1 con una nuova disposizione che prevede l'emanazione, entro 90 giorni, di un codice di condotta ministeriale sulle operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo, previa consultazione con le ONG impegnate in attivita' SAR e nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritto del mare e di asilo.
ODG G1.2, Giorgis e altri (23/02/2023). Impegna il governo a vigilare sul rispetto delle normative sui diritti delle persone presenti sulle navi (con particolare attenzione ai minori non accompagnati), a definire i criteri per l'assegnazione del porto di sbarco garantendo strutture adeguate ai minori, ad ampliare la rete SAI di almeno 4.000 posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati e a riattivare il Tavolo di Coordinamento Nazionale.
Em. 1.64, Nicita e altri (23/02/2023). Inserisce, alla lettera d) del capoverso «2-bis», la specificazione che il porto assegnato dalle autorità deve essere quello più vicino possibile al luogo delle operazioni di soccorso o che comporti la minima deviazione possibile; aggiunge inoltre un articolo 1-bis che obbliga il Ministero dell'Interno a trasmettere alle Camere una relazione annuale sui criteri di assegnazione dei porti.
ODG G1.3, Parrini e altri (23/02/2023). Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile per garantire che le autorità competenti assegnino, salvo motivate deroghe, il porto di sbarco piu vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri di primo sbarco, al fine di evitare oneri inutili alle navi umanitarie impegnate nei soccorsi in mare.
Em. 1.43, Meloni e altri (23/02/2023). Propone di sostituire nella lettera b) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1 le parole «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con «presso le competenti Commissioni territoriali, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco», specificando che la presentazione delle domande di protezione avviene dopo lo sbarco davanti alle Commissioni territoriali.
Em. 1.54, Parrini e altri (23/02/2023). Propone di sostituire la lettera c) del capoverso «2-bis» con una formulazione che richiede il raggiungimento del porto di sbarco assegnato nei tempi che garantiscono lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso, sopprimendo inoltre le parole «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco» dalla lettera f).
Em. 1.84, Meloni e altri (23/02/2023). Propone di sostituire la parola «dettagliata» con «a grandi linee» nella lettera e) del capoverso «2-bis», attenuando il livello di dettaglio richiesto per le informazioni trasmesse alle autorità competenti.
ODG G1.13, Giorgis e altri (23/02/2023). Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché le autorità competenti assegnino il porto di sbarco piu vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri, salvo specifiche e motivate deroghe, al fine di evitare oneri inutili e ingiustificati alle navi umanitarie impegnate nelle operazioni di soccorso.
Em. 1.66 (1a parte), Scalfarotto (23/02/2023). Propone di inserire, nella lettera d) del capoverso «2-bis», le parole «individuato in base a criteri di ragionevolezza in conformità agli obblighi internazionali di soccorso vigenti» dopo «il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità».
Emm. 1.0.6 e 1.107 (23/02/2023). Propone di inserire dopo l'articolo un nuovo articolo 1-bis che modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015 sui centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, fissando un termine entro cui il Ministro dell'interno deve emanare il relativo decreto e prevedendo l'attivazione di almeno una struttura di prima accoglienza per regione.
Em. 1.137, Nicita e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere la parola «non» prima di «si applica» nel quarto periodo del capoverso «2-sexies», rendendo non applicabile la disposizione ivi richiamata.
ODG G1.6, Nicita e altri (23/02/2023). Impegna il governo a informare tempestivamente le Camere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sui criteri di assegnazione dei porti di sbarco a seguito di operazioni di soccorso in mare, garantendo informative regolari almeno una volta all'anno.
Emm. 1.24, 1.201 e 1.25 (23/02/2023). Propone di sopprimere la lettera a) del capoverso «2-bis», al comma 1 lettera b).
ODG G1.5, Giorgis e altri (23/02/2023). Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché le autorità competenti assegnino il porto sicuro di sbarco piu idoneo secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e nelle linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.
Em. 1.97, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere, dopo la lettera f) del capoverso «2-bis», una nuova lettera f-bis) che prevede che il comandante di una nave, venuto a conoscenza di una seconda situazione di pericolo dopo aver già prestato un primo soccorso, si sia diretto tempestivamente verso la zona per prestare assistenza in conformità al diritto internazionale.
Em. 1.0.4 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di inserire dopo l'articolo un nuovo articolo 1-bis che proroga al 31 dicembre 2023 il finanziamento dei posti di accoglienza gia attivati ai sensi del decreto-legge n. 115 del 2022, incrementando il Fondo nazionale per le politiche dell'asilo di 66 milioni di euro per il 2023.
Em. 1.37, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di inserire, nella lettera b) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1, le parole «, ove possibile,» dopo «tempestivamente», introducendo una clausola di flessibilità nell'obbligo di informazione.
Em. 1.128 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di ridurre la durata del fermo della nave previsto nel capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituendo «per venti giorni» con «per un giorno».
ODG G1.12, Valente e altri (23/02/2023). Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché le autorità competenti assegnino alle navi il porto di sbarco piu vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri di primo sbarco, riducendo al minimo le condizioni di sofferenza delle persone soccorse.
Em. 1.63, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone due modifiche alla lettera d) del capoverso «2-bis»: inserisce le parole «più sicuro» dopo «porto di sbarco» e aggiunge in fine la salvaguardia per ulteriori interventi di soccorso o soccorsi plurimi; modifica inoltre la lettera f) aggiungendo il riferimento al porto assegnato ai sensi della lettera d).
Em. 1.0.8, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di aggiungere un articolo 1-bis che dispone l'assunzione di 1.200 unità di personale nelle questure e prefetture per rafforzare i servizi in materia di immigrazione, autorizzando una spesa massima di 60 milioni di euro per il 2023 e proroga al 31 agosto 2023 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2022 da un precedente decreto.
Em. 1.7, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire integralmente l'articolo con una norma che stanzia 200 milioni di euro annui per il quinquennio 2023-2027 al fine di potenziare le attività di sorveglianza e soccorso in mare, con copertura a valere su due fondi, e prevede la soppressione dell'articolo 2 e la modifica del titolo del disegno di legge.
Em. 1.29, Parrini e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere dalla lettera a) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1 le parole «ed è mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione», eliminando l'obbligo di conformità continua ai requisiti tecnici.
Em. 1.112, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere, nel capoverso «2-quater», le parole «, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese», eliminando l'obbligo di fermo e custodia della nave a spese dell'armatore.
Em. 1.117, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di inserire, nel capoverso «2-quinquies», dopo le parole «di reiterazione» la parola «continuate», qualificando cosi' piu' precisamente il tipo di condotta reiterata rilevante ai fini della sanzione.
Em. 1.81, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire, nella lettera e) del capoverso «comma 2-bis», le parole a partire da «le informazioni richieste» fino alla fine della lettera con la formula «secondo le modalità già previste dalle norme internazionali in materia», richiamando così direttamente gli standard internazionali vigenti.
Em. 1.73, Giorgis e altri (23/02/2023). Aggiunge, nella lettera d) del capoverso «2-bis», le parole «, salvo il sopraggiungere di ulteriori operazioni di salvataggio,» dopo «senza ritardo», introducendo un'eccezione al dovere di raggiungere il porto senza indugio in caso di nuovi salvataggi necessari.
ODG G1.7, Nicita e altri (23/02/2023). Impegna il governo a informare tempestivamente le Camere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona SAR, garantendo informative regolari almeno una volta all'anno.
Em. 1.72, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Aggiunge, nella lettera d) del capoverso «2-bis», le parole «salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita» dopo «senza ritardo», introducendo un'eccezione esplicita all'obbligo di raggiungere il porto senza indugio.
Em. 1.59 (1a parte), Parrini e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere le lettere d) ed f) del capoverso «2-bis», eliminando le prescrizioni sull'obbligo di raggiungere il porto assegnato senza ritardo e sul divieto di impedirne il raggiungimento tempestivo.
Emm. 1.91 e 1.92 (23/02/2023). Propone di sopprimere la parola «tempestivamente» nella lettera f) del capoverso 2-bis (comma 1, lettera b), eliminando il requisito di tempestività nel raggiungimento del porto di sbarco.
ODG G1.4, Nicita e altri (23/02/2023). Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché le autorità competenti assegnino il porto sicuro di sbarco piu idoneo a ridurre al minimo il tempo di permanenza a bordo delle persone salvate, in conformità alle linee guida allegate alla Risoluzione IMO MSC 167 (78) del 20 maggio 2004.
Em. 1.88, Malpezzi e altri (23/02/2023). Propone di sostituire la lettera f) del capoverso «2-bis» con una nuova formulazione che richiede che le modalità di ricerca e soccorso in mare abbiano rispettato l'obbligo di soccorso stabilito dalle norme di diritto internazionale, inclusa la possibilità di effettuare trasbordi o di dirigersi senza indugio verso ulteriori situazioni di pericolo.
Em. 1.47 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Aggiunge, in fondo alla lettera b) del capoverso «comma 2-bis», un periodo che precisa come la raccolta dei dati rilevanti non abbia valore sostitutivo dell'attività comunque svolta dalle autorità amministrative italiane competenti, in particolare riguardo alle domande di protezione internazionale presentate da stranieri minorenni non accompagnati.
Em. 1.80, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire la lettera e) del capoverso «2-bis» con una nuova formulazione in cui le autorità italiane per la ricerca e il soccorso in mare, ovvero le autorità di pubblica sicurezza, sono costantemente informate sulle attività di soccorso e immediatamente avvisate di ogni evento rilevante per la salvaguardia delle vite in mare.
Em. 1.31 (1a parte), Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere le lettere b), d), e) ed f) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1 (nella parte sottoposta a votazione), riducendo il numero di condizioni che la nave deve soddisfare.
Em. 1.44, Meloni e altri (23/02/2023). Propone di sostituire nella lettera b) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1 le parole «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con «non appena concluse le operazioni di sbarco», eliminando il riferimento alla raccolta dati e spostando il momento dell'adempimento a dopo lo sbarco.
Em. 1.18, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire, nell'alinea del capoverso «comma 2-bis» lettera b) comma 1, le parole da «immediatamente comunicate» fino a «emesse sulla base» con la sola parola «svolte», semplificando la formulazione del requisito relativo alle operazioni.
Em. 1.55, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone due modifiche al capoverso «2-bis»: sostituisce ovunque le parole «porto di sbarco» con «porto sicuro» nella lettera c) e sopprime la lettera d), eliminando la relativa prescrizione sull'obbligo di raggiungere il porto assegnato senza ritardo.
Em. 1.0.9 (1a parte), Nicita e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere un articolo 1-bis che obbliga il Ministero dell'Interno a trasmettere alle Camere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, una relazione informativa sui criteri di assegnazione dei porti, con analoga informativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.
Em. 1.121, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere le parole «il comandante della nave o» nel capoverso «2-sexies», escludendo il comandante dall'ambito soggettivo di applicazione della norma.
Em. 1.62, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di sostituire la lettera d) del capoverso «2-bis» con una formulazione che richiede il raggiungimento del porto sicuro di sbarco, individuato in modo da ridurre al minimo il tempo di permanenza a bordo delle persone salvate in conformità alle Linee Guida IMO (Risoluzione MSC 167(78) del 2004), in un tempo congruo per le operazioni di ricerca e soccorso.
Em. 1.98, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di inserire, dopo il capoverso «2-bis», un nuovo comma 2-bis.1 che obbliga le autorità competenti a individuare il porto sicuro di sbarco in modo da ridurre al minimo la permanenza a bordo delle persone salvate, in conformità alle Linee Guida dell'Organizzazione marittima internazionale (risoluzione MSC 167(78) del 2004).
Em. 1.6, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire integralmente l'articolo con una norma che stanzia 80 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025 a favore degli enti locali coinvolti nel sistema di soccorso e accoglienza, con copertura a valere su due fondi di politica economica, e dispone la soppressione dell'articolo 2 e la modifica del titolo del disegno di legge.
Em. 1.83, Parrini e altri (23/02/2023). Propone di sostituire la parola «dettagliata» con la parola «sommaria» nella lettera e) del capoverso «2-bis», riducendo così il livello di specificità delle informazioni che devono essere trasmesse alle autorità.
Em. 1.144, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire, nel comma 1 lettera b) capoverso «2-septies», la parola «il prefetto» con «il giudice», trasferendo all'autorità giudiziaria la competenza attribuita in quel capoverso.
ODG G1.11, Giorgis e altri (23/02/2023). Impegna il governo ad adottare iniziative, anche comunicative, per chiarire che l'espressione «senza ritardo» deve essere intesa in modo da garantire comunque il completamento in sicurezza di tutte le necessarie operazioni di soccorso in mare.
ODG G1.9, Nicita e altri (23/02/2023). Impegna il governo ad adottare una campagna informativa su tutto il territorio nazionale per chiarire che le condizioni imposte dall'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis non possono in nessun caso derogare alle norme di diritto internazionale in materia di soccorso in mare.
Em. 2.3, Parrini e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2.
Em. 1.138, Parrini e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere il quinto periodo del capoverso «2-sexies» nella lettera b) del comma 1.
Em. 1.58, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Aggiunge, in fondo alla lettera c) del capoverso «2-bis», le parole «più vicino e sicuro», specificando così che il porto di sbarco assegnato deve essere il porto più vicino e sicuro disponibile.
Em. 1.122, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere la parola «non» prima di «si applica» nel capoverso «2-sexies», primo periodo, rendendo non applicabile la disposizione ivi richiamata.
Emm. 1.1, 1.2 e 1.3 (23/02/2023). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 1.
Em. 1.95, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere in fondo alla lettera f) del capoverso «comma 2-bis» una clausola che limita l'obbligo di raggiungere il porto di sbarco quando ciò sia compatibile con il rispetto dell'obbligo internazionale di soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soccorse e qualora la nave si trovi in posizione idonea a intervenire.
Em. 1.107 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di ridurre la sanzione amministrativa prevista nel capoverso «2-quater» sostituendo l'importo «da euro 10.000 a euro 50.000» con «da euro 1 a euro 1.500».
Em. 1.135, Meloni e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere la parola «non» prima di «si applica» nel terzo periodo del capoverso «2-sexies», rendendo non applicabile la disposizione ivi richiamata.
Em. 1.9, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire l'intero articolo con una nuova versione che proroga al 31 dicembre 2023 il finanziamento dei posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, incrementa il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di 66 milioni di euro per il 2023, e modifica le norme sui centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati prevedendo almeno una struttura per regione.
Em. 1.118, Parrini e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere la parola «non» prima di «si applica» nel capoverso «2-quinquies», rendendo non applicabile la disposizione ivi prevista.
Em. 1.23, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sostituire, nel secondo periodo dell'alinea del capoverso «comma 2-bis» lettera b) comma 1, le parole «ricorrere congiuntamente le» con «ricorrere almeno una delle», trasformando le condizioni da cumulative ad alternative.
Em. 1.127, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere il secondo periodo del capoverso «2-sexies» nella lettera b) del comma 1.
Em. 1.51 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere le lettere c), d), e) ed f) del capoverso «comma 2-bis» introdotto dalla lettera b) del comma 1, eliminando così le relative prescrizioni sulle condotte delle navi durante le operazioni di soccorso.
Em. 1.49, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Aggiunge, in fondo alla lettera b) del capoverso «comma 2-bis», un periodo che stabilisce che la raccolta dei dati e la valutazione dello status delle persone soccorse non deve ostacolare l'assistenza né ritardare inutilmente lo sbarco delle persone dalle navi di soccorso, al di là di quanto necessario per offrire assistenza a persone in pericolo.
Emm. 1.142 e 1.143 (23/02/2023). Propone di sopprimere, al comma 1 lettera b), il capoverso «2-septies», eliminando la relativa disposizione dal testo.
Emm. 1.115 e 1.116 (23/02/2023). Propone di sopprimere, al comma 1 lettera b), il capoverso «2-quinquies», eliminando la relativa disposizione dal testo.
Emm. 1.34 e 1.202 (23/02/2023). Propone di sostituire la lettera b) del capoverso 2-bis (comma 1, lettera b) prevedendo che le informative sulla possibilità di richiedere protezione internazionale siano avviate, compatibilmente con le condizioni fisiche e psicologiche delle persone salvate, solo dopo il completamento delle operazioni di sbarco.
Em. 1.41 (1a parte), Nicita e altri (23/02/2023). Propone di sostituire nella lettera b) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1 le parole «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con «presso le autorità territoriali competenti, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco, e tenuto conto delle condizioni sanitarie e psico-fisiche delle persone soccorse», spostando il momento e la sede della raccolta dati dopo lo sbarco.
Em. 1.14, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire la lettera a) del comma 1 con una versione che aggiunge al comma 2 un periodo finale che obbliga le autorità di ricerca e soccorso italiane, e quelle di pubblica sicurezza nonché lo Stato di bandiera, a essere costantemente informate sulle attività di soccorso e immediatamente avvisate di ogni evento rilevante per la salvaguardia della vita in mare e la sicurezza della navigazione.
Em. 1.0.1 (1a parte), Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di inserire dopo l'articolo tre nuovi articoli che incrementano di 4.000 posti il Sistema di accoglienza e integrazione per minori stranieri non accompagnati, prorogano al 31 dicembre 2023 il finanziamento dei posti di accoglienza gia attivati, e prevedono centri governativi di prima accoglienza con almeno una struttura per regione.
Em. 1.65, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone due modifiche alla lettera d) del capoverso «2-bis»: inserisce il riferimento al rispetto della legislazione internazionale e nazionale e dell'interesse pubblico a salvare vite umane dopo le parole «competenti autorità», e aggiunge in fine una clausola di salvaguardia per ulteriori interventi di soccorso o per il trasferimento delle persone su altre navi ai fini della sicurezza della navigazione.
Em. 1.99 (1a parte), Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sopprimere, al comma 1 lettera b), i capoversi dal «2-ter» al «2-sexies», eliminando le disposizioni ivi contenute.
Em. 1.75, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Aggiunge, in fondo alla lettera d) del capoverso «comma 2-bis», le parole che consentono al comandante di deviare verso un'altra situazione di pericolo qualora la nave si trovi in posizione idonea ad intervenire, anche dopo aver ricevuto l'assegnazione del porto di sbarco.
Em. 1.139, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire, nel comma 1 lettera b) capoverso «2-sexies» quinto periodo, le parole «si applicano» fino alla fine con le seguenti: le sanzioni relative all'inosservanza delle indicazioni dell'autorità competente non si applicano nel caso in cui tali indicazioni non siano state emesse con tempestività.
Em. 1.106, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere la parola «non» prima di «si applica» nel capoverso «2-quater», primo periodo, rendendo cosi' non applicabile la disposizione ivi richiamata.
Em. 1.15, Maiorino e Cataldi (23/02/2023). Propone di sostituire la lettera a) del comma 1 con una versione che aggiunge al comma 2 un periodo finale che obbliga le autorità competenti a emettere senza ritardo le indicazioni previste dal secondo periodo dello stesso comma.
Em. 1.17, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere il capoverso «comma 2-bis» nella lettera b) del comma 1, eliminando l'intero nuovo comma che quella lettera introduce.
Em. 1.30, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di aggiungere, in fondo alla lettera a) del capoverso «2-bis» lettera b) comma 1, le parole «conformemente all'ordinamento vigente nello Stato di bandiera», precisando che i requisiti tecnici si valutano secondo la legge dello Stato di bandiera della nave.
Em. 1.22, De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di modificare il secondo periodo dell'alinea del capoverso «comma 2-bis» lettera b) comma 1 in due modi: aggiungendo dopo «Ai fini del presente comma» un inciso che fa salvo il diritto di accedere al territorio dello Stato per presentare domanda di asilo, e sostituendo «ricorrere congiuntamente le» con «ricorrere almeno una delle», riducendo da condizioni cumulative a condizioni alternative.
Em. 2.2, Giorgis e altri (23/02/2023). Propone di sopprimere il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2.
Em. 1.113 (1a parte), De Cristofaro e altri (23/02/2023). Propone di allungare il termine per il ricorso previsto nel capoverso «2-quater», sostituendo «entro sessanta giorni» con «entro centoventi giorni».