Disciplina della professione di guida turistica: come hanno votato senatori e partiti
Il 15/11/2023 il Senato ha approvato in votazione finale «Disciplina della professione di guida turistica» (atto n. S.833): 77 voti favorevoli, 6 contrari, 44 astenuti. È diventato legge n. 190 del 13/12/2023.
Di cosa parla
Il disegno di legge mira a disciplinare l'esercizio della professione di guida turistica, definendone i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento dell'attività.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
FdI
44
0
0
12
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
Sul provvedimento si è votato altre 45 volte: ogni voto ha i risultati per gruppo e il voto di ogni senatore.
Em. 2.100, Croatti e altri (15/11/2023). Aggiunge al comma 2, dopo le parole «visite guidate», la specificazione «sul luogo o da remoto», estendendo la definizione anche alle visite condotte a distanza.
Em. 3.102, Sabrina Licheri e altri (15/11/2023). Sopprime le parole «aperti al pubblico» dal comma 3, eliminando la limitazione ai soli siti accessibili al pubblico.
Em. 4.17, Aurora Floridia e altri (15/11/2023). Aggiunge un comma 4-bis che stabilisce lo svolgimento dell'esame di abilitazione in un'unica sessione, con prove su materie generali nazionali e su materie del territorio regionale scelto.
Em. 6.4, Giacobbe e Franceschelli (15/11/2023). Sostituisce nel comma 5 il requisito di due certificazioni linguistiche (C1 e B2) con una sola certificazione di livello non inferiore a C1.
Em. 2.8, Franceschelli (15/11/2023). Aggiunge alla lettera c) del comma 3 le parole «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto», precisando le modalità di svolgimento degli itinerari.
Em. 6.5, Aurora Floridia e altri (15/11/2023). Modifica il comma 5 richiedendo che entrambe le certificazioni linguistiche siano di livello non inferiore a C1, in luogo della combinazione C1 e B2.
Em. 7.101, Franceschelli (15/11/2023). Propone di aggiungere al comma 3, dopo «autorizzati dal Ministero del turismo», le parole «tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione», ampliando così i soggetti che possono tenere i corsi.
Em. 5.101, Franceschelli (15/11/2023). Sostituisce nel comma 4 le parole «in tutto il territorio nazionale» con «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione», limitando la valenza del titolo ai soli territori di specializzazione.
Em. 5.15, Aurora Floridia e altri (15/11/2023). Aggiunge al comma 4, dopo «in tutto il territorio nazionale», le parole «e nei territori regionali di specializzazione,», estendendo esplicitamente la validità del titolo anche a tali territori.
Em. 11.1, Franceschelli (15/11/2023). Aggiunge alla lettera b) del comma 1 una clausola che esclude l'applicazione della disposizione quando il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica.
Em. 5.100, Aurora Floridia e altri (15/11/2023). Sopprime dal comma 4 il richiamo all'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97.
Emm. 6.100 e 6.101 (15/11/2023). Propone di sopprimere dal comma 1, lettera b), e dal comma 7, lettera b), i riferimenti al tirocinio di adattamento, e di sopprimere integralmente il comma 2, eliminando così dalla disciplina il tirocinio di adattamento come requisito o procedura.
Em. 2.2, Sabrina Licheri e altri (15/11/2023). Aggiunge al comma 2, dopo le parole «visite guidate», l'inciso «, anche per fini didattici,», includendo esplicitamente le attività didattiche tra le visite guidate.
Em. 1.3, Aurora Floridia e altri (15/11/2023). Propone di aggiungere, al comma 1 primo periodo, dopo le parole relative all'articolo 117 lettera e) della Costituzione, il riferimento all'articolo 2229 del codice civile.
Em. 4.16, Franceschelli (15/11/2023). Sostituisce il comma 3 prevedendo che l'esame di abilitazione si articoli in due parti da sostenere in unica sessione, una su materie generali comuni a livello nazionale e una su materie specifiche del territorio regionale prescelto.
Em. 6.102, Sabrina Licheri e altri (15/11/2023). Aggiunge un comma 2-bis che esclude dall'esercizio temporaneo e occasionale della professione di guida turistica l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.
Em. 1.1, Franceschelli (15/11/2023). Propone di modificare il comma 1 aggiungendo il riferimento all'articolo 9 della Costituzione accanto all'articolo 117, secondo comma, lettera e), già citato nel testo.
Em. 4.9, Unterberger e altri (15/11/2023). Apporta tre modifiche: sopprime il riferimento all'accertamento delle competenze linguistiche nel comma 1, modifica la lettera g) del comma 2 inserendo «anche» tra le certificazioni già ottenute, e aggiunge un comma 4-bis per cui nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame e il rilascio del tesserino avvengono secondo i rispettivi ordinamenti.
Em. 6.8, Franceschelli (15/11/2023). Aggiunge un comma 6-bis che estende ai cittadini italiani con titolo conseguito all'estero le stesse procedure di riconoscimento previste per gli stranieri, richiedendo due certificazioni linguistiche (C1 e B2), di cui una nella lingua dello Stato dove e stato conseguito il titolo.
Em. 4.11, Franceschelli (15/11/2023). Sostituisce nella lettera g) del comma 2 il requisito di due certificazioni linguistiche (C1 e B2) con una sola certificazione di livello non inferiore a C1, al singolare.
Em. 7.100, Franceschelli (15/11/2023). Propone di modificare il comma 1 sostituendo «tematiche e territoriali» con «territoriali e/o tematiche», e al comma 3 sostituendo «hanno l'obbligo» con «possono», rendendo facoltativo anziché obbligatorio l'adempimento previsto.
Em. 4.13, Aurora Floridia e altri (15/11/2023). Modifica la lettera g) del comma 2 richiedendo che entrambe le certificazioni linguistiche siano di livello non inferiore a C1, al posto della combinazione C1 e B2 prevista dal testo.
Em. 7.13, Unterberger e altri (15/11/2023). Propone di modificare il comma 4 eliminando il riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano tra i soggetti che valutano gli altri abilitati, e di aggiungere un comma 4-bis che prevede per quelle province autonome corsi di specializzazione e aggiornamento secondo i propri ordinamenti.
Em. 13.100, Franceschelli (15/11/2023). Sostituisce il comma 4 con una disposizione che abroga l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97.
Em. 6.1, Franceschelli (15/11/2023). Apporta tre modifiche all'articolo 6: richiede che il titolo estero dimostri un livello C1 di italiano (lettere b) e comma 3), e innalza il requisito linguistico per i professionisti stranieri richiedendo entrambe le certificazioni a livello C1 anziche C1 e B2.
Emm. 4.1 e 4.3 (15/11/2023). Propone di sostituire al comma 1 le parole «almeno annuale» con «biennale», portando da annuale a biennale la cadenza minima dell'adempimento previsto.
Em. 4.10, Franceschelli (15/11/2023). Aggiunge alla lettera f) del comma 2 il requisito che la laurea appartenga a una delle classi individuate dal decreto ministeriale, e prevede che il decreto stesso specifichi anche tali classi di laurea.