Intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni: come hanno votato senatori e partiti
Il 09/10/2024 il Senato ha approvato in votazione finale «Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione» (atto n. S.932): 83 voti favorevoli, 49 contrari, 1 astenuti. È diventato legge n. 47 del 31/03/2025.
Di cosa parla
Il disegno di legge propone modifiche alle norme sulla durata delle intercettazioni, con particolare focus sui limiti e le garanzie relative alle conversazioni tra l'indagato e il proprio avvocato.
Sintesi generata con l'intelligenza artificiale dal testo ufficiale.
Come hanno votato i gruppi
Gruppo
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
Posizione
FdI
49
0
0
7
a favore
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista (PD-IDP)
Sul provvedimento si è votato altre 21 volte: ogni voto ha i risultati per gruppo e il voto di ogni senatore.
Emm. 1.227 e 1.228 (09/10/2024). Propone di sopprimere al comma 1 le parole «specifici e concreti», rendendo meno stringente il requisito motivazionale per giustificare la proroga della durata delle intercettazioni.
Em. 1.217, Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole «quarantacinque giorni» con «centottanta giorni», aumentando il termine di durata massima delle intercettazioni.
Em. 1.226, Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di inserire al comma 1, dopo le parole «sia giustificata dall'emergere», le parole «, nel corso delle indagini,», specificando che gli elementi concreti che giustificano la proroga devono emergere durante le indagini stesse.
Em. 1.225, Cucchi e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole «l'assoluta indispensabilità» con «la prosecuzione», riducendo la soglia richiesta per autorizzare il superamento del limite di durata delle intercettazioni.
Em. 1.230, Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di aggiungere al comma 1 un periodo finale che esclude il limite di durata per le intercettazioni nei procedimenti per delitti non colposi puniti con ergastolo o con reclusione superiore nel massimo a sette anni.
Em. 1.200, Bazoli e altri (09/10/2024). Propone di sopprimere integralmente l'articolo 1 del provvedimento.
Emm. 1.231 e 1.232 (09/10/2024). Propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo in esame.
Em. 1.222 (1a parte), Bazoli e altri (09/10/2024). Propone di modificare al comma 1 la clausola derogatoria sopprimendo le parole «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per» e sostituendo «dall'emergere di» con «da», alleggerendo i requisiti motivazionali per la proroga delle intercettazioni.
Em. 1.214 (1a parte), Lopreiato e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole relative alla durata massima delle intercettazioni fissando un limite di centottanta giorni, con deroga per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 362 comma 1-ter e per i casi in cui la necessità di una durata superiore risulti giustificata da elementi specifici e concreti con espressa motivazione.
Em. 1.202 (1a parte), Bazoli e altri (09/10/2024). Propone di sostituire il comma 1 con una nuova formulazione che aggiunge all'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale un periodo che fissa a novanta giorni la durata complessiva massima delle intercettazioni, con eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore a cinque anni nel massimo.
Em. 1.208 (1a parte), Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole relative alla durata massima delle intercettazioni stabilendo un limite generale di centottanta giorni, con eccezioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per i casi in cui l'indispensabilità di una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti con espressa motivazione.
Em. 1.206 (1a parte), Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole relative alla durata massima delle intercettazioni con una nuova formulazione che fissa un limite di centoventi giorni per le intercettazioni tra presenti e di centottanta giorni per le comunicazioni telefoniche e telematiche, prevedendo deroghe solo quando l'assoluta indispensabilità per una durata superiore sia motivata da elementi specifici e concreti.
Em. 1.205, Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di sostituire, al comma 1, le parole che limitano le proroghe delle intercettazioni con una formulazione che consente le proroghe successive alla prima anche quando il giudice ritenga fondate le specifiche motivazioni addotte dal pubblico ministero, purche' permangano i presupposti del periodo precedente.
Em. 1.221, Bazoli e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 la clausola derogatoria con una formulazione che ammette una durata superiore al limite solo quando giustificata da elementi specifici e concreti oggetto di espressa motivazione, eliminando il riferimento all'«assoluta indispensabilità».
Em. 1.218, Cucchi e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 la parola «quarantacinque» con «centoventi», elevando il limite di durata massima delle intercettazioni.
Em. 1.219, Bazoli e altri (09/10/2024). Propone di riformulare al comma 1 la clausola derogatoria sostituendo le parole «salvo che» fino alla fine del periodo con una formulazione che esclude dal limite di durata i procedimenti per reati di criminalità organizzata (articolo 51 commi 3-bis e 3-quater), i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e i casi in cui emergano elementi specifici e concreti oggetto di espressa motivazione.
Em. 1.229, Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di aggiungere al comma 1 un periodo finale che esclude l'applicazione del limite di durata nei casi in cui si proceda per uno dei reati elencati nell'articolo 407 comma 2, fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991.
Em. 1.220, Bazoli e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 la clausola derogatoria con una formulazione che consente di superare il limite di durata solo quando emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.
Em. 1.212 (1a parte), Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di sostituire al comma 1 le parole relative alla durata massima delle intercettazioni fissando un limite di centottanta giorni, con deroga per i procedimenti relativi all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione (articoli 317-322-bis c.p.) e per i casi in cui la necessità di una durata superiore sia motivata da elementi specifici e concreti.
Em. 1.216, Scarpinato e altri (09/10/2024). Propone di aggiungere al comma 1, dopo la parola «intercettazioni», le parole «di comunicazioni tra presenti», restringendo così l'ambito di applicazione della norma alle sole intercettazioni ambientali.